COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 070/01-cr. Deferimento delle società partecipanti al Campionato di prima categoria che non hanno effettuato attività giovanile Il Presidente del C.R.Toscana ha deferito , ai sensi dell’art.lo 25 comma 4 Codice di Giustizia Sportiva, le sottoelencate società perché rispondano della violazione dell’art. 1 C.G.S, in relazione all’art 32 Reg. Lega Nazionale Dilettanti avendo le stesse, tutte partecipanti al Campionato di Prima Categoria, disatteso l’obbligo di partecipare all’attività giovanile così come indicato sul C.U 1 del 1.7.2001 1)-A.G Dicomano 9)-U.S Fieletto Vill. 17)-Pol. Montecchio 3)-U.S Batignano 11)-Pol. Groppoli 19)-A.C Montieri 2)-U.S Barbarasco 10)-U.S Gambassi 18)-A.C Monticiano 4)-G.S Butese 12)-S.S Impavida 20)-U.S Podenzana 5)-A.C Calci 13)-U.S Lucignano 21)-A.S Sagginale 6)-A.S Capanne 14)-Pol. Luco 22)-U.S Casini Sambuca 7)-U.S Chianni 15)-F.C Mercatale V.P 23)-Pol. Serre 8)-A.S Comeana 16)-U.S Montagnano 24)-G.S Solvay Ponteg.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 070/01-cr. Deferimento delle società partecipanti al Campionato di prima categoria che non hanno effettuato attività giovanile Il Presidente del C.R.Toscana ha deferito , ai sensi dell’art.lo 25 comma 4 Codice di Giustizia Sportiva, le sottoelencate società perché rispondano della violazione dell’art. 1 C.G.S, in relazione all’art 32 Reg. Lega Nazionale Dilettanti avendo le stesse, tutte partecipanti al Campionato di Prima Categoria, disatteso l’obbligo di partecipare all’attività giovanile così come indicato sul C.U 1 del 1.7.2001 1)-A.G Dicomano 9)-U.S Fieletto Vill. 17)-Pol. Montecchio 3)-U.S Batignano 11)-Pol. Groppoli 19)-A.C Montieri 2)-U.S Barbarasco 10)-U.S Gambassi 18)-A.C Monticiano 4)-G.S Butese 12)-S.S Impavida 20)-U.S Podenzana 5)-A.C Calci 13)-U.S Lucignano 21)-A.S Sagginale 6)-A.S Capanne 14)-Pol. Luco 22)-U.S Casini Sambuca 7)-U.S Chianni 15)-F.C Mercatale V.P 23)-Pol. Serre 8)-A.S Comeana 16)-U.S Montagnano 24)-G.S Solvay Ponteg. La Commissione Disciplinare , preso atto della validità delle contestazioni secondo quanto previsto dall’ art. 25 Codice di Giustizia Sportiva, valutate le controdeduzioni a difesa presentate dalle società Mercatale – Capanne – Montieri – Serre e Montecchio che tutte indicano nella difficoltà che piccole comunità hanno nell’allestire una squadra giovanile e quindi chiedono di essere prosciolte da ogni addebito. Osserva la Commissione come sia un preciso obbligo, per le squadre della Lega Nazionale Dilettanti , l’allestimento di una squadra giovanile , conosciuto all’atto di iscrizione ai campionati e quindi di non poter accogliere alcuna delle istanze soprariportate P.Q.M La Commissione infligge alle suddette società l’ammenda pari a € 516.
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