COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 069/01-cg. Deferimento Del Sig. Pinzuti Andrea E Della Pol. Serre Disposto Dal Presidente Del C.R. Toscana; Art. 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 069/01-cg. Deferimento Del Sig. Pinzuti Andrea E Della Pol. Serre Disposto Dal Presidente Del C.R. Toscana; Art. 1 C.G.S. Il presidente del C.R. Toscana deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Pinzuti Andrea, tesserato quale calciatore della Pol. Serre di Rapolano, e la stessa Polisportiva Serre per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sporto querela nei confronti del tesserato Becacci Alessio senza aver prima ottenuto regolare autorizzazione così come previsto dall’art. 24 dello Statuto Federale; la seconda per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 punto 4 del C.G.S. Il tutto traeva origine da una lettera pervenuta alla federazione dal querelato Becacci Alessio. La Commissione istruiva il fascicolo e fissava la trattazione per l’odierna udienza. Perveniva un breve scritto difensivo della società Pol. Serre, la quale affermava di aver saputo tardivamente della querela sporta dal proprio tesserato e di essersi adoperata per il ritiro della stessa prima che intervenisse il giudizio. Da parte sua, il deferito Pinzuti compariva tramite il proprio difensore avanti a questo Collegio, asserendo di non essere stato a conoscenza della necessità di autorizzazione ed evidenziando come la querela sia stata ritirata in seguito ad accordo transattivo con la parte (come da documentazione in atti). Alla luce di quanto sopra questa Commissione osserva come non vi sia alcun dubbio circa la dinamica dei fatti e sulla effettiva violazione della norme federali. Deve anche rilevarsi come la mancanza di conoscenza di una chiara e nota disposizione qual è la clausola compromissoria non possa essere considerata come valida attenuante in caso di sua violazione. Accertata la responsabilità del Pinzuti, ne discende la oggettiva responsabilità della società di appartenenza. Nella determinazione della sanzione, però, la C.D. ritiene di dover tener conto della circostanza che la querela sia stata ritirata, ancorché a seguito di accordo transattivo, e che di fatto si sia così impedita quella duplicazione di giudizi – proceduralmente e sostanzialmente diversi fra loro – che proprio la norma violata intende evitare. P.Q.M. La Commissione Disciplinare infligge al tesserato Pinzuti Andrea la squalifica di mesi tre. Alla società Pol. Serre l’ammenda di € 103 per responsabilità oggettiva sui fatti ascritti al proprio tesserato.
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