COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 27 del 7/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 119/01-gc. Reclamo Presentato Dall’a.C. San Miniato Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Balestri Massimiliano Per Cinque Giornate. (C.U. N° 23 Del 10.01.2002 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 27 del 7/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 119/01-gc. Reclamo Presentato Dall’a.C. San Miniato Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Balestri Massimiliano Per Cinque Giornate. (C.U. N° 23 Del 10.01.2002 ) Il Giudice Sportivo Regionale squalificava per cinque gare effettive il sig. Balestri Massimiliano poiché questi, espulso per doppia ammonizione, alla notifica gettava in terra la fascia di capitano ed offendeva il D.G., sanzione aggravata per la qualifica ricoperta. I fatti si riferiscono alla gara Laiatico – San Miniato del 6.1.2002. Con tempestivo reclamo la società San Miniato richiede sostanzialmente una riduzione della sanzione inflitta. Rileva, la società, come il giocatore fosse stato oggetto di provocazioni per l’intera gara, ed avrebbe quindi avuto un comprensibile scatto d’ira. Relativamente al “lancio” della fascia di capitano la società conferma la platealità del gesto sostenendo però che il lancio sia stato fatto verso il compagno di squadra che avrebbe dovuto sostituirlo nelle funzioni. Nel supplemento di rapporto richiesto dalla C.D. l’arbitro conferma quanto già ben descritto nel primo referto, evidenziando altresì la platealità del comportamento del tesserato ed escludendo categoricamente che il Balestri volesse lanciare la fascia al vice capitano, il quale era molto distante. Il reclamo non può essere accolto. Che il comportamento del tesserato sia stato plateale un po’ per tutta la gara emerge sia dal reclamo che dal supplemento di rapporto arbitrale; le circostanze che evidenzia la società (quali le provocazioni del pubblico) non possono essere considerate delle attenuanti, soprattutto se teniamo presente che il giocatore rivestiva il ruolo di capitano, il che significa che comunque dovrebbe essere maggiormente "temprato” a questo genere di cose. Sul lancio della fascia di capitano, quanto risulta agli atti non lascia adito a dubbi circa il destinatario della plateale protesta, stante anche la contestuale frase offensiva rivolta all’arbitro. Infine, la qualifica rivestita dal Balestri giustifica l’aggravamento della sanzione comminata dal Primo Giudice, sanzione che pertanto appare equa e ben calibrata sui fatti ascritti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della relativa tassa.
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