COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 27 del 7/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 117/01-cc. Reclamo della A.S. Tavarnuzze Impruneta avverso la decisione del G.S. Regionale che ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 10.04.2002 al calciatore Cianti Tommaso. (C.U. n. 23 del 10.01.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 27 del 7/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 117/01-cc. Reclamo della A.S. Tavarnuzze Impruneta avverso la decisione del G.S. Regionale che ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 10.04.2002 al calciatore Cianti Tommaso. (C.U. n. 23 del 10.01.2002) "Correva verso il D.G. e gli dava una spinta col petto su di una spalla mentre nel contempo gli rivolgeva frase ingiuriosa. Il gesto non procurava all'arbitro conseguenza alcuna". Questa la motivazione posta dal G.S. a fondamento della decisione che viene impugnata, in questa sede, dalla Società di appartenenza del calciatore. Nell'atto di appello la società reclamante nel descrivere i fatti afferma come il calciatore, caduto a terra per un intervento falloso di due avversari, dava le spalle all'arbitro per cui, rialzandosi e non accorgendosi della di lui presenza, lo urtava involontariamente. Assume ancora la reclamante che dal calciatore non è stata rivolta al D.G. alcuna offesa. Tali affermazioni vengono ribadite nel corso della richiesta audizione. L'esame degli atti di gara, rapporto e supplemento qui reso, precludono l'accoglimento del reclamo: troppo diversa, o meglio, diametralmente opposta, la tesi della reclamante circa l'urto, che si ritiene fortuito, con le spalle anziché con il petto subito dal D.G. . Al di là del carattere di prova privilegiata goduta dal rapporto di gara e dal supplemento non è possibile scambiare un urto di spalla con un contatto avvenuto sul petto e non è ipotizzabile, mancando ogni elemento di dubbio la cui esistenza doveva essere posta dalla reclamante, un errore così macroscopico da parte dell'arbitro. Rileva ancora la Commissione come l'Ufficiale di gara nel supplemento al rapporto abbia precisato anche che il calciatore gli andava in contro correndo per una distanza di circa 20 metri per cui la tesi difensiva della società si dimostra infondata. Altrettanto da disattendere la affermazione circa la mancanza di ogni offesa da parte del calciatore stante le precise parole riportate dal D.G. in ogni documento ufficiale. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo apparendo la decisione del Primo Giudice perfettamente congrua sotto il profilo della entità della sanzione oltre che, come dimostrato, fondata in punto di fatto. Dispone la acquisizione della tassa.
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