COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELL’A.S. SPORTING SESTO AVVERSO REGOLARITA’ GARA SPORTING SESTO/S.GIORGIO DEL 20.01.2002 (2-3).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELL'A.S. SPORTING SESTO AVVERSO REGOLARITA' GARA SPORTING SESTO/S.GIORGIO DEL 20.01.2002 (2-3). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.25 del 24.1.2002; -la societa' Sporting Sesto ha proposto reclamo avverso la regolarita' della gara in epigrafe ma il reclamo stesso e' inammissibile perche' irrituale. Ed invero, osserva in via pregiudiziale questo Giudice che vertendosi, nel caso di specie, in merito alla regolarita' di una gara, risulta essere controparte interessata a norma dell'art.29 comma 5 C.G.S.la Pol. S.Giorgio. Da cio' discende l'obbligo per la societa' che ha proposto reclamo in questa sede, di inviare, contestualmente copia dei motivi di reclamo, alla suddetta controparte cosi' come prescritto dal sopracitato disposto regolamentare. Orbene dagli atti risulta che detto adempimento e' stato omesso dall'A.S. Sporting Sesto e pertanto, l'inosservanza di tale formalita' costituisce, a norma del comma 9 del citato art.29 C.G.S., motivo di inammissibilita' del reclamo e ne preclude l'esame. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art.29 n.5 C.G.S. per omesso invio di copia contestuale alla controparte, il reclamo come innanzi proposto dall'A.S. Sporting Sesto di Sesto Fiorentino (Firenze). Si precede ad incamerarsi la tassa in quanto adempimento obbligatorio e previsto dal comma 13 del suddetto art.29 C.G.S.
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