COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA:A.G.SPORT E CULTURA CENAIA/U.S. BORGO A BUGGIANO DEL 2 FEBBRAIO 2002 (sospesa al 47′ del p.t. sul risultato di 1-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA:A.G.SPORT E CULTURA CENAIA/U.S. BORGO A BUGGIANO DEL 2 FEBBRAIO 2002 (sospesa al 47' del p.t. sul risultato di 1-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.27 del 7.2.2002; -l'arbitro dell'incontro Sport e Cultura Cenaia/Borgo a Buggiano, da disputarsi a Cenaia il 2.2.2002, riferiva che al 27' del p.t. era stato offeso da due calciatori della societa' Sport e Cultura Cenaia tanto che era stato costretto ad espellerli; -che il pubblico locale sin dal 22' del p.t. aveva incominciato ad offenderlo e minacciarlo proseguendo anche nel momento dell'espulsione dei due calciatori e fino al di lui rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo; -che tesserato non ben identificato presente negli spogliatoi assumeva, mentre egli si trovava chiuso all'interno del locale riservatogli, comportamento ingiurioso ed intimidatorio percuotendo con violenza la porta di accesso; -che in due distinte circostanze un oggetto contundente colpiva un vetro dello spogliatoio arbitrale; -che a quel punto l'arbitro, sentendosi in pericolo e non piu' in grado di condurre a termine l'incontro a causa dell'aggressione psicologica perdurante sin dall'inizio della gara, aveva comunicato ai due capitani tale propria decisione. In relazione a tutto cio', osserva questo Giudice Sportivo come rientri nei poteri dell'arbitro interrompere o far proseguire ''pro-forma'' la gara per fini cautelativi o di ordine pubblico (art.64 n.2 N.O.I.F.), ma che vada peraltro aggiunto che spetta in ogni caso agli organi della disciplina sportiva valutare e stabilire se le situazioni e i fatti descritti nel rapporto possano giustificare l'adozione di tale provvedimento eccezionale; occorre quindi accertare l'esistenza di una situazione di pericolo di tale entita' che abbia impedito all'arbitro, nell'ambito dei poteri disciplinari a lui attribuiti, di adottare i provvedimenti idonei a riportare l'ordine. Di cio', peraltro, non vi e' traccia nel di lui rapporto che fra l'altro, non fornisce la prova di una reale situazione di pericolo, quanto invece di un mero timore di carattere soggettivo, derivante da comportamenti che seppure riprovevoli, non sono affatto inconsueti sui campi e vanno adeguatamente fronteggiati e repressi. Tutto cio' premesso, ritiene questo Giudice Sportivo che nella circostanza l'arbitro non si sia avvalso dei mezzi a disposizione per consentire la regolare prosecuzione dell'incontro per cui ne ordina la conseguente ripetizione; -infligge all'A.G. Sport e Cultura Cenaia l'ammenda di 230 Euro per il comportamento dei propri sostenitori ed accompagnatori stante la recidiva specifica presente; -trasmette gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale Toscana per le incombenze di rito. Rimangono fermi i provvedimenti adottati a carico dei calciatori e pubblicati sul Com.Uff.n.27.-
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