COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 125/01-gc. Reclamo Presentato Dall’A.S. Campiglia Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Zeza Federico Fino Al 17.05.2002. (C.U. N° 24 Del 17.01.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 125/01-gc. Reclamo Presentato Dall’A.S. Campiglia Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Zeza Federico Fino Al 17.05.2002. (C.U. N° 24 Del 17.01.2002) Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il tesserato Zeza Federico poiché questi correva verso il D.G. e con le mani lo spingeva al petto facendolo indietreggiare, accompagnando il gesto con frase offensiva. Il tutto accadeva nel corso dell’incontro Bibbona La California – Campiglia del 13.01.2002. Con tempestivo reclamo la società Campiglia richiede una riduzione della sanzione inflitta. Sostiene la società che il contatto fisico vi sia effettivamente stato, ma senza la volontà del giocatore di recare danno al direttore di gara; il giocatore sarebbe in buona sostanza corso verso l’arbitro per reclamare su un fallo subito da un compagno. Nel supplemento di rapporto richiesto da questo Collegio, l’arbitro precisa che la spinta subita è stata forte e intenzionale, e tale da farlo spostare di due – tre metri, e che il giocatore si è appoggiato sul suo petto con entrambe le mani, mentre lo stesso arbitro era in corsa. Conferma altresì l’offesa, proferita prima dell’espulsione. Sulla base di quanto risulta agli atti, quindi, la Commissione Disciplinare rileva come la dinamica del gesto appaia chiara, stante anche la totale conferma dell’arbitro. La tesi della società in merito alla mancanza di volontarietà del gesto non può quindi essere accolta. Relativamente alla congruità della sanzione inflitta, la C.D. rileva come la squalifica comminata appaia equa e ben graduata, e conforme a quanto già deciso in situazioni analoghe. La mancanza di volontà nel recare danno al D.G. come indicato dalla reclamante, non può essere presa in considerazione, poiché laddove danno ci fosse stato, o qualora fosse stata manifesta la volontà di danneggiare fisicamente l’arbitro, ben altra sarebbe stata la squalifica che avrebbe comminato il Primo Giudice. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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