COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 106/01-mt.Reclamo Del Packy Bar Avversp Decisione G.S. Provinciale Di Pistoia-Squalifica Dabizzi Gabriele Fino Al 17/12/2002 (C.U. N. 20 Del 19/12/2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 106/01-mt.Reclamo Del Packy Bar Avversp Decisione G.S. Provinciale Di Pistoia-Squalifica Dabizzi Gabriele Fino Al 17/12/2002 (C.U. N. 20 Del 19/12/2001) Il primo giudice così motivava la propria decisione: "espulso per aver colpito un avversario con un pugno in reazione, giunto insieme all'avversario stesso che aveva subito lo stesso provvedimento disciplinare all'altezza della panchina, lo colpiva violentemente e volontariamente con un altro pugno all'altezza della testa facendolo cadere per terra privo di sensi. Il calciatore riprendeva conoscenza solo dopo alcuni minuti e poiché manifestava stato confusionale non riuscendo ad alzarsi da solo veniva richiesto l'intervento della autoambulanza che lo trasportava all'ospedale. Il Dabizzi, a fine gara, offendeva e minacciava gli altri giocatori della squadra avversaria. La reclamante, evidenziando che il primo colpo inferto dal Dabizzi fu conseguenza di una provocazione dell'avversario, osserva che quando il Dabizzi colpì per la seconda volta il calciatore (con uno schiaffo a mano aperta e non con un pugno) questi cadde a terra solo in un secondo momento per poi rialzarsi e raggiungere con le proprie gambe gli spogliatoi. Così riconsiderati gli accadimenti, la reclamante chiede una riduzione della punizione sportiva inflitta. Il reclamo non merita accoglimento. Il D.G., tanto nel rapporto gara quanto, e soprattutto, nel supplemento (scritto con rara completezza espositiva) riferisce nel dettaglio i fatti, segnatamente il pugno sferrato dal Dabizzi all'avversario all'altezza della testa, lo stato di incoscienza protrattosi per circa due minuti, l'impossibilità del calciatore di raggiungere con le proprie gambe gli spogliatoi, nei quali fu accompagnato "di peso" dai propri compagni nonché la necessità dell'intervento dell'ambulanza. I fatti così provati sono assai gravi e la sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua e non rivedibile. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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