COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDRALE FIGC 054/01- cc. Deferimento da parte della Procura Federale dei tesserati : – Relisti Mario, Allenatore , attualmente non tesserato – Cappelletti Stefano, Attualmente tesserato per la F.C Empoli S.P.A – Pacini Franco, Presidente del G.S. Mezzana – G.S.Mezzana

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDRALE FIGC 054/01- cc. Deferimento da parte della Procura Federale dei tesserati : - Relisti Mario, Allenatore , attualmente non tesserato - Cappelletti Stefano, Attualmente tesserato per la F.C Empoli S.P.A - Pacini Franco, Presidente del G.S. Mezzana - G.S.Mezzana Con provvedimento n. 11235/471 del 18.11.2001 il Procuratore Federale deferiva i tesserati e l’ente sopra indicati a questa C.D. perché rispondano, i primi tre della violazione di cui all’art.1, c.1 , del C. d.G. in relazione all’articolo 31 delle NOIF, la società per responsabilità diretta e oggettiva per il comportamento del Presidente e del tesserato. Questo lo svolgersi dei fatti come viene illustrato in apertura di dibattimento dal Presidente della C.D. A seguito di una serie di articoli pubblicati dalla stampa locale il Presidente del C.R.T. –sulla scorta di copiosa documentazione acquisita dal Presidente del C.P. di Prato – attivava l’Ufficio Indagini al fine di appurare se - come da dichiarazioni rese dalla Signora S., madre del calciatore esordiente S.P., - sia la Signora che il figlio avessero ricevuto, da società militante in campionato della L.N.D., offerte in denaro per acquisire il cartellino del ragazzo. L’U.I. ,esperite le indagini del caso,trasmetteva l’intero fascicolo alla Procura Federale la quale, ritenendo provati i fatti ascritti ad alcuni tesserati, ne disponeva il deferimento a questa C.D. Dopo la breve illustrazione dei termini del deferimento da parte della Commissione, viene data la parola al Procuratore Federale il quale chiede riaffermarsi la responsabilità di tutti gli incolpati e, quindi, infliggersi al Cappelletti 1 anno di squalifica, al Relisti e al Pacini 1 anno di inibizione, alla Soc. Mezzana 1.000.000 di ammenda. Basa le proprie richieste il Procuratore rilevando come il Cappelletti abbia reso al rappresentante dell’U.I. dichiarazione di vera e propria responsabilità allorché afferma di aver proposto, nella sua qualità di “intermediario”, l’ offerta di un rimborso spese per £. 300.000 mensili per la durata di dieci mesi. Da ciò e dalle unanimi dichiarazioni rese da tutti i testi in ordine ai rapporti intercorsi tra il Cappelletti ed il Relisti e da questi con il Mezzana discende la piena responsabilità di tutti i deferiti nonchè del G.S. Mezzana per responsabilità diretta. Interviene a tal punto l’Avvocato D’Orzi, difensore del deferito Cappelletti, il quale afferma che il ruolo del Cappelletti è quello indicato dal relatore dell’U.I. nella parte finale dell'atto di indagine e quindi del tutto marginale, rilevando come sussistano ampi dubbi sui fatti sol che si valutino tutte le dichiarazioni. Il Cappelletti è estraneo a tutto dovendosi preliminarmente osservare come egli fosse privo di qualsiasi mandato e la sua partecipazione era di pura cortesia nei confronti del Mezzana, non interessando il calciatore alla U.S.Empoli. E’ vero che Cappelletti e Relisti hanno parlato con la Signora S., ma è stata costei a richiedere un rimborso spese rivelando di aver avuto offerte da almeno 8 squadre. A questo punto il difensore sottolinea la personalità sleale del Cambi il quale rende due dichiarazioni, una delle quali a verbale chiuso. Il Cappelletti, quindi, deve essere prosciolto perché egli non aveva alcun interesse ai calciatori esordienti e, comunque, sottolinea ancora che il proprio assistito non aveva ricevuto alcun incarico nel senso indicato. Chiede la parola il Procuratore Federale il quale ritiene del tutto ininfluente il richiamo fatto alla relazione dell’U.I. poiché detto ufficio non può chiedere condanne o sanzioni. Rende quindi la propria dichiarazione il Relisti il quale, confermando quanto dichiarato all’U.I., precisa di aver preso contatti con la Pistoiese avendo detta Società concesso al ragazzo la disponibilità a giocare in altre squadre e , ripete, la madre del S.P. , inoltre, ha confermato l’esistenza di richieste effettuate da numerose società a rilevare il cartellino. Dichiara ancora di aver offerto solo indumenti sportivi ma di non aver mai parlato di soldi, anche perché non aveva ricevuto alcuna autorizzazione in tal senso dal Presidente del Mezzana. Ritiene la richiesta della Procura assurda chiedendo il proscioglimento o la riduzione della sanzione. Rivede la propria dichiarazione il tesserato Fanco Pacini, Presidente del G.S. Mezzana, il quale precisa aver avuto l’incarico alla fine dell’anno 2000 ed informa di non aver avuto alcuna parte nella trattativa di cui si parla,di non aver utilizzato alcunché per tale scopo e che, comunque, l’incontro aveva carattere informale. A specifica domanda afferma che il Cappelletti si occupava della scuola calcio e che ha accettato di partecipare all’incontro per rafforzare le proposte del Relisti;che le cessioni di giovani calciatori avvengono gratuitamente, tutt’al più con collaborazioni di scambio; il Cappelletti, presente sul campo per altro titolo, si è fermato su richiesta dell’allenatore. Ritiene anche egli eccessiva la richiesta della P.F. sia in ordine alla propria persona che con riferimento alla Società. Riunita in C. d. C. la C.D. rilevava la sussistenza di taluni dubbi sulla reale appartenenza degli incolpati Relisti e Cappelletti alle Società indicate in atti , anche per via delle parziali dichiarazioni rese dal Relisti circa la Società Grignanese militante nel campionato Lombardo. Il giudizio veniva quindi sospeso e la C.D. ha proceduto ad ulteriori accertamenti che, in data 06.02.c.a. , con l'ausilio della Procura Federale, dava i seguenti risultati: - Relisti Mario, è tuttora in possesso del patentino di allenatore di 3° cat. pur avendo allenato per ultimo la Soc. Grignanese appartenente al C.R. Toscano nel 1995. - Cappelletti Stefano allenatore di base era all'epoca dei fatti tesserato per il Ponzano, squadra anch'essa militante nell'ambito del C.R.T. . Da quanto appurato si evince che – norma degli art.li. 32 – 33 del regolamento del settore tecnico l'azione disciplinare nei confronti dei tecnici è di competenza esclusiva del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, venendo così sottratta alle decisioni di questa C.D. . Per quanto attiene al Cappelletti: invece la competenza a decidere è di questo organo rilevato che egli – all'epoca dei fatti – militava in una delle categorie del Campionato Toscano Dilettanti. Fatta questa premessa la C.D. esamina la posizione dei deferiti partendo dal Cappelletti. Convengono su di lui le dichiarazioni sia della Signora S. che del Relisti – il quale peraltro non si dichiara neanche parzialmente estraneo alla trattativa ma ne attenua la portata – a cui si aggiunge la deposizione resa dallo stesso Cappelletti il quale afferma a carte 19 di aver partecipato all'incontro con la Signora S. e con il calciatore S.P. al fine di convincere questi due a far giocare il ragazzo con il Mezzana, una volta lasciato libero dalla Pistoiese. Nei suoi confronti ipotizza ancora il Relisti – su specifica domanda – che il Cappelletti potrebbe aver fatto l'offerta al giovane calciatore separatamente dalla presenza degli altri partecipanti alla riunione e che comunque le Società rimborsano spese ai calciatori più bisognosi e che giungono da lontano. Ed ancora il Sig. Giuseppe Martinasso, allenatore responsabile del G.S. Mezzana, afferma (carte 22) in contrasto con la dichiarazione del Cappelletti che si è parlato di rimborso spese pur non determinandosene l'importo. Ulteriore documento di colpevolezza scaturisce sempre dalle dichiarazioni rese dal deferito all'U.I. allorché riferisce di aver avuto, tramite il Relisti (ma quando, come?) dal Presidente del Mezzana offerta di rimborso Lit. 300.000 mensili al calciatore. Tale affermazione è destituita di fondamento perché l'incontro tra tutti i deferiti è avvenuto nel mese di ottobre mentre il Pacini – su cui sembra essere indirizzata la attenzione del Cappelletti - è divenuto Presidente a fine anno 2000- . La sicurezza della Signora S., nonché del Martinano e del Relisti, tutti concordi nell'affermare che il colloquio ha avuto come punto centrale il rimborso spese concorrono ad affermare la responsabilità del Cappelletti il quale, sia per aver trattato sempre giovani calciatori, che per far parte di un sodalizio professionistico deve essere bene a conoscenza di tutte le norme che regolano l'attività giovanile. Dall'esame delle carte emerge inoltre una evidente contraddizione tra la dichiarazione del Cappelli all'U.I. ("Il Presidente del Mezzana, tramite il D.S. Relisti, mi fece presente che sarebbe stato disposto a rimborsare mensilmente al ragazzo la somma di Lit. 300.000 mensili) a quella resa ripetuta dal difensore in udienza circa l'assenza di ogni incarico al Cappelletti in questo senso. Posizione completamente diversa è quella del Pacini dovendosi premettere che egli è diventato Presidente della Società a fine 2000; che comunque è ritenuto esente da ogni responsabilità dal Relisti il quale afferma che nessun dirigente del Mezzana abbia fatto proposte nel senso indicato dall'atto di incolpazione. A ciò si deve anche aggiungere quanto rilevato dall'U.I. allorché afferma "… e con la quasi certa realtà dei fatti, ove si consideri tra l'altro che il Pacini era sostanzialmente un esterno al Mezzana, intervenuto sul sollecitazione proprio del Relisti, e che, come tale non avrebbe certamente assunto decisioni di spese non autorizzate dallo stesso Mezzana". Appare quindi confermata la assoluta estraneità dei fatti del Presidente Pacini da cui discende, conseguenzialmente, la inesistenza delle responsabilità diretta da parte del G.S. Mezzana. A detta Società non può neanche essere imputata la responsabilità oggettiva derivante dal comportamento del Cappelletti non essendo questi all'epoca dei fatti tesserato per il G.S. Mezzana ma, come dimostrato, per il Ponzano. Infine, per effetto di quanto indicato in premessa, il Relisti non può essere oggetto di decisione da parte di questo Giudice ma la sua posizione deve essere stralciata da questo procedimento e passata a disposizione della Procura Federale. P.Q.M. La C.D. delibera, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, di: - infliggere la squalifica per un anno al dirigente Cappelletti Stefano; - prosciogliere da ogni addebito il tesserato Pacini Franco per la sua estraneità ai fatti; - prosciogliere altresì, in conseguenza di ciò, da ogni addebito il G.S. Mezzana per la responsabilità diretta; - rilevare indenne la stessa Società per ciò che concerne la responsabilità oggettiva in conseguenza del comportamento del tesserato Cappelletti, all'epoca alle dipendenze di altra società; - stralciare la posizione del tesserato Relisti, inviando il fascicolo relativo alla Procura Federale per i provvedimenti che riterrà di assumere.
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