COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 135/01-gl.Gara Ci.Erre Pisa / Futsal Scandicci (2-3) del 18/01/02 Campionato C1 Calcio a 5 in C.U.Regionale n.25 del 24/01/02

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 135/01-gl.Gara Ci.Erre Pisa / Futsal Scandicci (2-3) del 18/01/02 Campionato C1 Calcio a 5 in C.U.Regionale n.25 del 24/01/02 Reclamo della Società Ci.Erre Pisa avverso l’inibizione fino al 24/05/2002 del tesserato Mitidieri Giuseppe il quale “allontanato per avere offeso il D.G.,alla notifica minacciava entrambi i DD.GG.reiterando le offese.Accompagnato fuori da un calciatore cercava successivamente di rientrarvi ma veniva prontamente fermato da un tifoso che richiudeva il cancello di accesso al terreno di gioco.Per tutta la restante parte della gara persisteva nel proprio contegno ingiurioso.A fine gara seguiva i DD.GG.al rientro negli spogliatoi proseguendo nelle offese e le minacce.Allorchè gli arbitri si apprestavano a lasciare l’impianto sportivo il Mitidieri si rendeva ancora protagonista di nuove frasi ingiuriose.” La reclamante,pur condannando il comportamento offensivo del proprio tesserato,esclude vi siano state minacce e tende a ridimensionare i fatti addebitati al Mitidieri. In conclusione chiede una revisione della sanzione. Il D.G. di fatto,circostanziando ogni evento contestato dalla reclamante,conferma il rapporto di gara. La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. Dalla documentazione in atti emerge con chiarezza la responsabilità del tesserato Mitidieri circa i fatti allo stesso contestati,sia per le offese profferite,fra l’altro non contestate,che per quanto attiene le minacce ed il comportamento antisportivo tenuto dal tesserato. Giova ricordare che nel diritto sportivo la versione data dall’arbitro circa i fatti di gara,assume il valore di prova privilegiata e come l’entità della sanzione appare giustamente graduata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.
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