COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE AMATORIALE 134/01-rg. Reclamo della Assi Banca Toscana avverso dec. del Delegato Tecnico . squalifica Borgioli Marco fino al 31.05.2002. (C.U 12 del 25.01.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE AMATORIALE 134/01-rg. Reclamo della Assi Banca Toscana avverso dec. del Delegato Tecnico . squalifica Borgioli Marco fino al 31.05.2002. (C.U 12 del 25.01.2002) Con rituale gravame la intestata societa’ , adiva questa C.D ,. chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore Borgioli Marco , che il delegato tecnico aveva cosi’ motivato :”A seguito di decisione tecnica del D.G , gli calciava addosso con violenza il pallone colpendolo alle gambe senza conseguenze , di poi lo offendeva. Deduceva la reclamante che il proprio tesserato , dopo una decisione tecnica contestata , del D.G , scagliava con stizza il pallone senza alcuna intenzione e volonta’ di colpire l’arbitro e senza peraltro averlo colpito. Nel supplemento di rappoorto , il D.G , conferma quanto descritto negli atti gara , precisando , inoltre , che il gesto era da intendersi piu’ di reazione che di stizza , essendo avvenuto , non al momento del fischio ma, successivamente, quando indicava con il braccio che il fallo era a favore della squadra avversaria. Tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alle dichiarazioni del D.G , il fatto ascritto al tesserato deve essere confermato. Anche il periodo di squalifica sancito in prime cure appare consono ai fatti addebitati al Borgioli P.Q.M La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it