COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 127/01-sa.Impugnazione della A.S. Fratta S. Caterina avverso la squalifica del calciatore PICCIAFUOCHI Matteo, inflitta dal G.S. Regionale, fino al 17 marzo 2003 ( Com. Uff. n. 24 del 17 gennaio 2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 127/01-sa.Impugnazione della A.S. Fratta S. Caterina avverso la squalifica del calciatore PICCIAFUOCHI Matteo, inflitta dal G.S. Regionale, fino al 17 marzo 2003 ( Com. Uff. n. 24 del 17 gennaio 2002). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, Sig. PICCIAFUOCHI Matteo, che il G.S. regionale aveva così motivato: “Espulso per frase irriguardosa nei confronti del D. G. dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al medesimo, pestandogli volontariamente il piede sinistro con conseguente momentaneo dolore”- Deduceva la reclamante che il tesserato, nel contesto concitato conseguente all’assegnazione di un calcio di rigore, e pur dopo aver proferito una certa espressione irriguardosa, si era avvicinato al DG al fine di essere udito più efficacemente, quando - inavvertitamente ed in modo del tutto involontario - metteva il proprio piede destro sopra il piede sinistro dell’arbitro, senza, tuttavia, esercitare alcuna pressione, né con intento lesivo come sarebbe dimostrato anche dal saluto comunque bonario dell’arbitro al momento della effettiva uscita dal terreno di gioco, dopo la irrogata espulsione, come se il medesimo DG avesse ben compreso la descritta dinamica dell’episodio e la causualità dello stesso. L’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalla decisione del GS Regionale. Nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, oltre a ribadire la dinamica come sopra descritta, il DG dopo avere riportate certe frasi ed epiteti ricevuti, ha spiegato che il PICCIAFUOCHI “…mi veniva incontro guardandomi minacciosamente e mi calpestava in maniera assolutamente volontaria il collo del piede sinistro provocandomi momentaneo dolore e immediatamente e istintivamente ritraevo il piede per cautelarlo dalla intensità del pestone perché gli scarpini del giocatore erano tacchettati. Solo la mia tempestività mi permetteva che non subissi ulteriori danni al mio piede sinistro”.- Sono da ritenersi conclamati i fatti ascritti al tesserato, tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale, che deriva da espressa disposizione delle carte federali, a cui si aggiunge la linearità del racconto riportato, puntuale nella descrizione dell’accaduto in suo danno e delle circostanze che asseverano la introdotta volontarietà del gesto. Peraltro, offre spiegazione più che plausibile anche quando il medesimo D.G. illustra come, con prontezza di riflessi sia riuscito a contenere gli effetti lesivi del pestone, avendo impedito il protrarsi dell’azione lesiva altrui, ad essa in parte sottraendosi e contenendo gli esiti più gravi (qui comunque non valutabili). Tutto ciò evidenziato, depone per una valutazione sanzionatoria solo leggermente più contenuta in punto di pena - come sopra prevista e sancita dal primo giudice - il necessario giudizio comparativo con altre fattispecie di non trascurabile gravità, assimilabili a quella per cui è procedimento, connotate da violenza diretta sulla persona dell’arbitro, e dei pregiudizi in concreto arrecati. In definitiva, il “pestone” volontario all’arbitro, con derivato dolore, è sanzionato in termini normalmente superiori a quello, di cui qui si discute; non di meno è da trascurarsi di valutare il gesto anche nella sua portata “insidiosa”, cioè mirante a colpire l’altrui parte ossea, con tacchetti verosimilmente in metallo. Di contro, non è revocabile in dubbio che - anche se dovuta alla pronta e quasi “preventiva” reazione della vittima, che ha visto il tratto iniziale dell’azione lesiva in suo danno – che scarsi siano gli effetti che ciò ha arrecato, e lieve e momentaneo è stato il dolore arrecato; così come anche le frasi indebite proferite non paiono di gravità o pluralità tale da comportare sanzione autonoma diversa da quella oscillante dalle due alle tre giornate di squalifica. Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta, apparendo congrua e proporzionata –quella da stabilirsi fino al 20 gennaio 2003. P.Q.M. Accogliendo il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PICCIAFUOCHI Matteo, stabilendola fino al 20 gennaio 2003 ( anziché fino al 17 marzo 2003, come stabilito dal G.S. regionale) . Dispone restituirsi la relativa tassa.
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