COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 136/01-rn. Reclamo U.P. Baldaccio Bruni Avverso Squalifica Per 5 Gg. Del Calciatore Belperio Federico E La Inibizione Del Signor Cecconi Luciano Fino Al 4152002 (C.U. N° 26 Del 2712002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 136/01-rn. Reclamo U.P. Baldaccio Bruni Avverso Squalifica Per 5 Gg. Del Calciatore Belperio Federico E La Inibizione Del Signor Cecconi Luciano Fino Al 4152002 (C.U. N° 26 Del 2712002) Propone rituale reclamo la U.P. Baldaccio Bruni avverso le squalifiche in oggetto comminate dal G.S. Regionale con la seguenti motivazioni il Belperio: “Espulso per proteste e per contegno blasfemo dopo la notifica offendeva e minacciava il D.G.. Sanzione aggravata perché capitano”; il Cecconi: “Allontanato per aver offeso e minacciato il D.G. alla notifica reiterava le minacce. Invitato da entrambe le squadre ad abbandonare il terreno di gioco invitava gli stessi giocatori a colpire l’arbitro col pallone. Giunto fuori dal terreno di gioco persisteva nel proprio contegno intimidatorio ed anche a fine gara reiterava le minacce .”. La società reclamante con articolato reclamo, si sofferma lungamente su una serie di questioni irrilevanti al fine del decidere ed argomenta soprattutto sulla elevata connotazione drammatica che il D.G. avrebbe fornito degli episodi calcando la mano su quanto effettivamente commesso dai propri tesserati facendo così pervenire il primo giudice alla irrogazione di sanzioni sproporzionate a quanto effettivamente addebitabile ai tesserati stessi, per quanto attiene all’allenatore nega che i fatti ascritti al Cecconi siano stati commessi ed a tal proposito richiama addirittura il livello culturale del proprio tesserato a cui non sarebbero attribuibili le frasi dal “lessico ricercato” a lui riferite nel rapporto di gara, chiede pertanto una riduzione delle sanzioni. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di respingere il reclamo. L’arbitro nel supplemento conferma in toto il rapporto, il quale è noto ha carattere di prova privilegiata, e descrive ancor meglio i fatti in modo tale da non far residuare in questo organo giudicante alcun dubbio circa la veridicità di quanto riportato. Anche sotto il profilo dell’entità le sanzioni sono congrue e vanno pertanto confermate. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it