COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI ECCELLENZA 131/01-cc.Reclamo presentato dal calciatore Taddei Diego (U.S. Castiglionese) con il quale viene impugnata la delibera del G.S. Regionale che gli ha inflitto la squalifica fino al 24.05.2002 . (C.U. n. 25 del 24.01.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 30 del 28/02/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI ECCELLENZA 131/01-cc.Reclamo presentato dal calciatore Taddei Diego (U.S. Castiglionese) con il quale viene impugnata la delibera del G.S. Regionale che gli ha inflitto la squalifica fino al 24.05.2002 . (C.U. n. 25 del 24.01.2002) "Per aver lanciato con forza, in segno di protesta, il pallone verso il D.G. colpendolo ad uno stinco senza, peraltro, procurargli conseguenza alcuna", questa la motivazione posta dal G.S. a base del provvedimento disciplinare. Con reclamo redatto in proprio il calciatore Taddei impugna il provvedimento ritenendolo eccessivo dato che, si sostiene, il D.G. è stato colpito del tutto involontariamente dal pallone scagliato in gesto di stizza a terra e che ha raggiunto l'arbitro solo di rimbalzo. Siffatta descrizione dei fatti veniva ulteriormente illustrata in sede di audizione espressamente richiesta, nel corso della quale il reclamante ha altresì precisato di aver lanciato il pallone mentre si stava girando in direzione opposta a quella in cui si trovava l'arbitro. La C.D. esaminati gli atti ritiene di accogliere parzialmente il reclamo soprattutto in tema di entità della sanzione. Infatti il D.G. nel supplemento al rapporto qui reso ha, non solo ribadito che il gesto aveva il carattere di vera e propria stizza, ma ha precisato che il pallone le è stato scagliato contro da una distanza di circa due metri, circostanza non risultante dal rapporto di gara. In ordine a tale aspetto rileva la C.D. che se il calciatore avesse voluto volontariamente colpire la D.G. gli effetti del lancio del pallone non sarebbero stati quelli ripetutamente indicati dalla D.G. – ovvero assenza totale di dolore – ma avrebbero lasciato qualche traccia o conseguenza sulla gamba dell'Ufficiale di gara. Fatta questa premessa ritiene la C.D. che, dovendosi comunque sanzionare il comportamento del calciatore, tenuto al di fuori di ogni norma di carattere comportamentale e civile, il provvedimento disciplinare da assumersi trovi idonea collocazione nella squalifica per tre mesi. P.Q.M. La C.D. in parziale accoglimento del reclamo delibera di infliggere al calciatore Taddei Diego la sanzione della squalifica fino al 24.04.2002. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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