COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 31 del 07/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 144/01-rg.Reclamo della U.S Policiano 92 avverso dec. g.s provinciale di Arezzo . Squalifica Perlini Francesco per 6 gg.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 31 del 07/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 144/01-rg.Reclamo della U.S Policiano 92 avverso dec. g.s provinciale di Arezzo . Squalifica Perlini Francesco per 6 gg. Con tempestivo reclamo la soc. Etruria Policiano 92 , impugna il provvedimento , con cui , il G.S , squalificava il calciatore Perlini Francesco , reo di essersi rivolto al D.G in maniera ironica ed intimidatoria verso il D.G , Continuando nel proprio atteggiamento minaccioso anche fuori del terreno di giuoco. Sanzione aggravata perche’ capitano. Alla reclamante e’ apparso eccessivamente severo , il comportamento dell’arbitro in campo , infatti , sostiene la societa’ , che il proprio tesserato non ha mai assunto un atteggiamento realmente minaccioso ed intimidatorio , non avendo mai cercato il contatto fisico con l’arbitro. Per tali motivi chiede una congrua riduzione della squalifica. Cio’ premesso, in ordine alla contestata decisione del G.S , la Commissione Disciplinare, ne riconosce la assoluta fondatezza. Risulta pacifico, dagli atti gara , che costituiscono fonte di prova privilegiata, che il tesserato in questione , ha tenuto un comportamento minaccioso ed intimidatorio nei confronti dell’arbitro sia prima che dopo l’espulsione dal terreno di giuoco al quale deve aggiungersi la qualifica di capitano ricoperta che costituisce aggravante e pertanto il provvedimento impugnato merita ampia conferma. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa.
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