COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 31 del 07/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 143/01-rn. Reclamo U.S. Cesa Avverso Squalifica Dell’allenatore Grazzi Franco Fino Al 3062002 (C.U. N° 26 Del 622002)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 31 del 07/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
143/01-rn. Reclamo U.S. Cesa Avverso Squalifica Dell’allenatore Grazzi Franco Fino Al 3062002 (C.U. N° 26 Del 622002)
Propone rituale reclamo la U.S. Cesa avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Provinciale di Arezzo con la seguente motivazione: “ tesserato squalificato, entrava a fine gara, indebitamente nel recinto spogliatoi quindi prendeva la mano del D.G. e, strettala, la scrollava forte complimentandosi con lo stesso in maniera ironica. Alla richiesta del D.G. di qualificarsi, rispondeva con frase irriguardosa, continuando a scrollargli con forza la mano. Si allontanava solo grazie all’intervento dei dirigenti della squadra ospitante, richiesti dallo stesso D.G.. Tesserato riconosciuto personalmente dal D.G..”.
La società reclamante nel proporre reclamo non nega lo svolgersi degli episodi ma esclusivamente che il proprio tesserato abbia stretto con forza e scrollato la mano del D.G., nega inoltre di aver proferito frase irriguardosa, chiede pertanto l’annullamento della sanzione ed in ipotesi la riduzione della squalifica.
La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di respingere il reclamo.
Il fatto stesso che un tesserato, allenatore, sotto squalifica si rechi nel recinto spogliatoi e giunga a contatto col D.g. è di per sé cosa abbastanza grave, quanto agli episodi di cui si è reso protagonista il signor Grazzi, il D.G. nel supplemento conferma in toto il rapporto, il quale è noto ha carattere di prova privilegiata, e descrive ancor meglio i fatti in modo tale da non far residuare in questo organo giudicante alcun dubbio circa la veridicità di quanto riportato.
Anche sotto il profilo dell’entità le sanzioni sono congrue e vanno pertanto confermate.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
Share the post "COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 31 del 07/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 143/01-rn. Reclamo U.S. Cesa Avverso Squalifica Dell’allenatore Grazzi Franco Fino Al 3062002 (C.U. N° 26 Del 622002)"