COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 158/01-mt.Reclamo Del G.S. Solvey Ponteginori Avverso Esito Gara Ponteginori – Scintillapisaest Del 13/1/2002 (C.U. N. 29 Del 21/2/2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 158/01-mt.Reclamo Del G.S. Solvey Ponteginori Avverso Esito Gara Ponteginori - Scintillapisaest Del 13/1/2002 (C.U. N. 29 Del 21/2/2002). Nei preliminari all'incontro in oggetto, l'Arbitro, nell'accertare l'identità dei calciatori, aveva impedito che lo Scintillapisaest schierasse il giocatore Cappellini Matteo, non avendo ritenuto valido, hai fini della identificazione, il documento presentato (carta di identità) in quanto parzialmente illeggibile. Reclamava al primo giudice lo Scintillapisaest deducendo la errata decisione del D.G. e la conseguente impossibilità di schierare il calciatore Cappellini e chiedeva ordinarsi la ripetizione della gara. Il primo giudice in accoglimento del reclamo ordinava ripetersi la gara in oggetto. Avverso la suddetta decisione reclama il G.S. Solvey Ponteginori. La reclamante rileva il corretto comportamento del D.G. il quale, avendo adempiuto all'obbligo di controllare che i dati del documento di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco gara a mente dell'art. 61 NOIF, nel caso di specie correttamente non ammise a partecipare all'incontro il Cappellini il cui documento risultava parzialmente danneggiato ed i dati illeggibili. Osservato che il calciatore in questione, nel corso della stagione sportiva è stato scarsamente utilizzato e dunque nessuno svantaggio dalla omessa partecipazione alla gara può invocare di aver patito lo Scintillapisaest, la reclamante chiede che il reclamo venga accolto con conseguente convalida del risultato conseguito sul campo. Il reclamo non merita accoglimento. Spiace dover constatare che il tenore del reclamo, assai polemico nei riguardi della vicenda in parola, non sia stato preceduto da una serena lettura degli atti gara. Diversamente la reclamante avrebbe appreso che, nonostante il documento presentato risultasse parzialmente danneggiato (il nome e la data di nascita parzialmente illeggibili, le due parti del documento separate tra loro) il numero del documento appariva ben leggibile in entrambe le parti e dunque consentiva di riferire il documento medesimo al titolare effigiato nella fotografia, perfettamente visibile. Ciò detto, si mostra, invero, decisiva altra considerazione, perfettamente illustrata dal primo giudice nel proprio provvedimento, il quale correttamente rileva come l'art. 61 NOIF non contempli, tra i poteri attribuiti al D.G. in sede di identificazione dei calciatori, quello di impedirne l'impiego a fronte di una omessa identificazione. La ratio di tale omessa previsione è, peraltro, chiara. Mentre, infatti, la eventuale irregolare utilizzazione di un calciatore, della cui identità non vi sia certezza, può comunque trovare successiva sanzione nei provvedimento degli organi disciplinari, l'esclusione imposta dal D.G., ove dovesse in un secondo tempo risultare che il calciatore non identificato avesse pieno titolo a partecipare alla gara, non sarebbe decisione riparabile, risolvendosi in un oggettivo svantaggio per la società di appartenenza. Ad colorandum, proprio l'art. 12 C.G.S., nell'escludere l'applicabilità della punizione sportiva quando l'identità del calciatore, nonostante l'insufficienza della documentazione presentata al D.G., rimanga accertata in sede di giudizio, pone una regola che conforta l'interpretazione data. Ne consegue che il D.G., con l'impedire al calciatore di prendere parte alla gara, ha preso una decisione errata che si riflette sul regolare andamento della gara medesima, la quale va ripetuta. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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