COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 153/01-cr. Reclamo della A.C Montalto avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Guarducci Nicola fino al 14.05.2002 . (C.U 28 del 14.02.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 153/01-cr. Reclamo della A.C Montalto avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Guarducci Nicola fino al 14.05.2002 . (C.U 28 del 14.02.2002) La soc. Montalto , non ritenendo giusto il provvedimento in oggetto indicato, assunto dal G.S Regionale , inoltra reclamo a questa C.D a mezzo Posta elettronica , avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 34 comma 7 C.G.S. Il gravame deve essere dichiarato inammissibile. L’inoltro dello stesso , senza aver prima depositato presso il Comitato , firma digitale del Legale rappresentate della societa’ , lo rende inefficace difettando di sottoscrizione. Il difetto di sottoscrizione del reclamo , impedisce di accertarne la provenienza e la volonta’ e quindi di affermare la validita’ , rituale e sostanziale dell’atto. La sottoscrizione e’ uno degli elementi essenziali dell’atto reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente. P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla soc. Montalto . Ordina l’incameramento della tassa relativa.
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