COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI ECCELLENZA 141/01-gl.Reclamo A.C.S. Donato avverso esito gara U.S. Castiglionese – A.C.S. Donato del 27/01/2002 (1-0). Campionato di Eccellenza.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI ECCELLENZA 141/01-gl.Reclamo A.C.S. Donato avverso esito gara U.S. Castiglionese - A.C.S. Donato del 27/01/2002 (1-0). Campionato di Eccellenza. Con rituale reclamo indirizzato al Giudice Sportivo Regionale, poi trasmesso per competenza alla Commissione Disciplinare Regionale Toscana della L.N.D., la A.C.S. Donato richiede l’assegnazione della vittoria d’ufficio della gara citata in quanto alla stessa avrebbe partecipato, nelle file della Società Castiglionese, il calciatore Calzona Francesco che, a detta della reclamante, sarebbe stato espulso nella precedente gara della sua Società, disputata in data 20/01/02 contro la Società Valdema e quindi impossibilitato a partecipare alla gara oggetto del reclamo, secondo quanto stabilito dall’art.41 comma 2 C.G.S. A suffragio della propria tesi la reclamante ha provveduto ad inviare alcune fotografie di calciatori per, a suo dire, individuare con esattezza le sembianze del calciatore Calzona Francesco e del calciatore Fattorini Derek che risulta invece espulso nella gara del 20/01/02 Valdema-Castiglionese. La reclamante si è dichiarata altresì disposta a fornire prova televisiva a supporto del reclamo. La Società Castiglionese dal canto suo ha inoltrato le proprie controdeduzioni sostenendo, con varie argomentazioni (età, statura e corporatura fisica), come il calciatore effettivamente espulso nella gare Valdema - Castiglionese fosse in realtà Fattorini Derek, come tra l’altro riportato nel rapporto di gara e non Calzona Francesco. La controdeducente conclude per la reiezione del reclamo con vittoria di spese legali. La C.D. con lettera 12/02702 ha provveduto a richiedere alla reclamante la prova televisiva dei fatti esposti senza tuttavia ottenere risposta. Con lettera del 18/02/02 il D.G. della gara Valdema - Castiglionese ha inviato alla C.D. il supplemento di rapporto richiesto, nel quale sl conferma il primo rapporto ovvero che nella gara del 20/02/02 non è stato espulso il calciatore della Castiglionese Calzona Francesco ,bensì il suo compagno di squadra Fattorini DereK. La C.D, per scrupolo ulteriore, all’udienza del 15/03/2002 ha convocato il D.G., il quale ha confermato gli scritti precedenti, sottolineando l’impossibilità di errore, dichiarando altresì di ben conoscere il Calzona per averlo arbitrato varie volte. La C.D .esaminati gli atti ed espletati tutti gli incombenti istruttori respinge il reclamo. In prime cure occorre evidenziare come le fotografie prodotte dalla reclamante non possono trovare spazio nel procedimento quali mezzi di prova né, nonostante la esplicita richiesta fatta dalla C.D, la reclamante ha fatto pervenire la prova televisiva che invece la stessa aveva dato per producibile. Dal canto suo il D.G. ha inequivocabilmente escluso che il calciatore espulso potesse essere il Calzona il quale, pertanto, aveva pieno titolo per partecipare alla gara contro la odierna reclamante. La C.D. tiene inoltre a sottolineare come nel reclamo venga evidenziato che ”il giocatore Calzona, secondo un nostro osservatore, nel finale della gara con l’A.C. Valdema, veniva espulso per reciproche scorrettezze insieme ad un giocatore avversario Pagliai regolarmente squalificato, dopodichè il gioco riprendeva senza i due espulsi." Orbene nelle controdeduzioni della Società Castiglionese si evince invece che dopo l’espulsione del Pagliai e del Fattorini (e non Calzona) la gara non è continuata, bensì è terminata in quanto l’arbitro non ha fatto più riprendere il gioco stante la fine del tempo di recupero. Tale circostanza viene confermata dal D.G. il quale sostiene che, essendo trascorso anche il tempo di recupero, la gara è stata dichiarata conclusa dopo l’espulsione del Fattorini e del Pagliai. Il particolare riveste grande importanza circa la credibilità del reclamo in quanto, se l’osservatore della Società S. Donato ha riferito erroneamente che la gara è continuata dopo le espulsioni (evento sicuramente macroscopico), a maggiore ragione potrebbe avere confuso il calciatore della Castiglionese espulso individuandolo nel Calzona anziché nel Fattorini. In punto di spese legali ( richieste a norma dell’art.lo 29 comma 14 C.G.S), la C.D. non accoglie la richiesta della Società Castiglionese in quanto l’ausilio di un legale nell’espletamento delle difese in sede di processo sportivo avanti al questo Organo Giudicante, riveste natura facoltativa e non obbligatoria, potendo la Società difendersi anche senza tale sostegno. In questa sede comunque appare equo compensare le citate. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo della Società S. Donato con le motivazioni esposte, disponendo altresì l’addebito verso la stessa della relativa tassa. Spese legali, ove sostenute, da ritenersi compensate.
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