COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 160/01-mt. Reclamo Dell’Orlando Calcio Livorno Avverso Decisione G.S. Regionale-Squalifica Bacci Francesco 3 Gg (C.U. N. 31 Del 7/3/2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 160/01-mt. Reclamo Dell'Orlando Calcio Livorno Avverso Decisione G.S. Regionale-Squalifica Bacci Francesco 3 Gg (C.U. N. 31 Del 7/3/2002) Il G.S. così motivava la propria decisione: " A fine gara rivolgeva ad un A.A. frase ingiuriosa ed intimidatoria": Avverso la suddetta decisione reclama l'Orlando Calcio Livorno, negando che il calciatore abbia profferito la frase contestata ed affermando che lo stesso si limitò a pronunciare una frase tutt'al più ironica. Il reclamo non merita accoglimento. I fatti contestati risultano riferiti negli atti gara ed il D.G. ha chiarito che la frase ingiuriosa e intimidatoria ("ricordati che il gol lo hai fatto te, prenditi i tre punti, eri in malafede ma ci rivedremo") venne immediatamente riferita dall' A .A. a fine gara e negli spogliatoi. La sanzione è ben quantificata e non è rivedibile. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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