COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 149/01-cr. DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA DI : 1)- DI FERDINANDO Gianni – Tesserato Alleanza Giovanile Dicomano – per violazione dell’art. 1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara San Godenzo – Albereta del 13.02.2002 , valida per il campionato di terza categoria e disputata sul campo di Dicomano, offeso pesantemente l’arbitro di detto incontro in due distinte occasioni. 2)- ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO – per violazione dell’art. 2 comma 4 Codice di Giustizia Sportiva per responsabilita’ oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato Previa contestazioni di rito , durante l’odierna riunione veniva posto in discussione il deferimento in oggetto indicato alla quale non partecipava la soc. Allenza mentre era presente il tesserato DI FERDINANDO Gianni , il quale , nel respingere ogni addebito , forniva una diversa versione dei fatti cosi’ come contestati, che , a parere della Commissione , meritano di essere adeguatamente approfonditi .

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 33 del 21/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 149/01-cr. DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA DI : 1)- DI FERDINANDO Gianni – Tesserato Alleanza Giovanile Dicomano – per violazione dell’art. 1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara San Godenzo – Albereta del 13.02.2002 , valida per il campionato di terza categoria e disputata sul campo di Dicomano, offeso pesantemente l’arbitro di detto incontro in due distinte occasioni. 2)- ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO - per violazione dell’art. 2 comma 4 Codice di Giustizia Sportiva per responsabilita’ oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato Previa contestazioni di rito , durante l’odierna riunione veniva posto in discussione il deferimento in oggetto indicato alla quale non partecipava la soc. Allenza mentre era presente il tesserato DI FERDINANDO Gianni , il quale , nel respingere ogni addebito , forniva una diversa versione dei fatti cosi’ come contestati, che , a parere della Commissione , meritano di essere adeguatamente approfonditi . P.Q.M La C.D , sospende il giudizio ed ordina trasmettersi l’intero carteggio all’Ufficio Indagini della FIGC per gli adempimenti di competenza.
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