COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 167/01-rg. Reclamo della U.S Pontremoli calcio avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Cocchi Guido per 6 gg. (C.U 30 del 28.02.2002)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
167/01-rg. Reclamo della U.S Pontremoli calcio avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Cocchi Guido per 6 gg. (C.U 30 del 28.02.2002)
Il presidente della U.S Pontremoli calcio, impugna il provvedimento in epigrafe indicato , ritendo la sanzione eccessiva in ordine ai fatti realmente avvenuti , non corrispondendo quest’ultimi a quelli addebitati al calciatore in questione.
Il tesserato Cocchi Guido , veniva squalificato per 6 turni , per avere assunto nei confronti del D.G , a fine gara, un comportamento provocatorio , incitando il pubblico contro l’arbitro e rivolgendogli gravi offese e minacce.
Assume la reclamante che, pur corrispondendo al vero che il proprio tesserato , si era lasciato andare a “gestualita’” e “frasi” di cattivo gusto , non vi sarebbe stata alcuna minaccia nei confronti del D.G . Tantomeno il Cocchi , avrebe incitato il pubblico dal sottopassaggio , trovandosi lo stesso a pochi passi dagli spettatori.
Nel supplemento di rapporto , allegato al referto arbitrale, il D.G , sottolinea come il tesserato in questione , abbia incitato il pubblico contro di lui , colpendo con calci e con un cestino dei rifiuti , le lamiere di protezione del sottopasso che conduce agli spogliatoi e pronunciando frasi gravemente minacciose .
Questa C.D , letti gli atti del procedimento , sufficienti e molto chiari tanto da rendere superflua una richiesta di supplemento, anche in rapporto al presentato reclamo, costituendo gli stessi pfonte di prova privilegiata , ritiene la sanzione assolutamente congrua e non rivedibile.
P.Q.M
La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa.
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