COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI ECCELLENZA 170/01-cr. Reclamo Pol. Uzzanese avverso eisto gara Montecatini – Uzzanese del 24.02.2002 valida per il campionato di Eccellenza (risultato 2/1)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI ECCELLENZA 170/01-cr. Reclamo Pol. Uzzanese avverso eisto gara Montecatini – Uzzanese del 24.02.2002 valida per il campionato di Eccellenza (risultato 2/1) La Pol. Uzzanese , sostenendo la partecipazione all’incontro in oggetto indicato , del calciatore ZERBINI Daniele , schierato dalla compagine avversaria con il numero 3 sotto il falso nome di BONARI Alessandro , chiede al G.S , la vittoria secondo quanto previsto dall’art.12 comma 5 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. Il G.S , espletati i necessari adempimenti tendenti ad eccertare e constatare la regolarita’ o l’insufficienza dei documenti presentati al D.G per il riconoscimento dal calciatore BONARI Alessandro , decideva la sospensione cautelare dello stesso a norma dell. Art. 15 C.G.S (C.U 32 del 14.03.2002) e la trasmissione del reclamo alla Commissione Disciplinare per competenza, nonche’ l’inoltro delle risultanze istruttorie alla Presidenza del Comitato Regionale Toscana per ogni ulteriore incombenza in merito.(C.U 33 del 21.03.2002) Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto Non vi e’ dubbio alcuno circa la partecipazione dello Zerbini , sotto il falso nome di Bonari , alla gara in oggetto indicata per stessa ammissione del tesserato , il quale oltretutto risulta vincolato gia’ per altra societa’ della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo presentato dalla Pol. Uzzanese ed in applicazione dell’art. 12 comma 5 lettera a) infligge alla soc. Montecatini la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/2. Conferma inoltre la sospensione cautelare al calciatore Zerbini Danile fino al 14 Maggio 2002 ed infligge al Sig. Corti Sergio , dirigente accompagnatore , la inibizione fino al 27 Aprile 2002. Ordina la restituzione della tassa versata.
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