COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 151/01-sa.Impugnazione del C.S. ANCHETTA avverso la squalifica del calciatore Sig. GUIDARELLI Fabio, inflitta dal G.S. regionale per tre mesi, fino al 14 maggio 2002 ( Com. Uff. n. 28 del 14 febbraio 2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 151/01-sa.Impugnazione del C.S. ANCHETTA avverso la squalifica del calciatore Sig. GUIDARELLI Fabio, inflitta dal G.S. regionale per tre mesi, fino al 14 maggio 2002 ( Com. Uff. n. 28 del 14 febbraio 2002). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, Sig. GUIDARELLI Fabio, che il G.S. regionale aveva così motivato: “ Espulso per avere offeso il DG, a fine gara si avvicinava all’arbitro egli stringeva la mano procurandogli lieve e momentaneo dolore. Accompagnava tale gesto con offese…”- Deduceva la reclamante che il tesserato non aveva avuto alcun comportamento vessatorio verso l’arbitro, in quanto il gesto di contatto con la mano dell’arbitro – pur non contestate sostanzialmente le frase irriguardosi - era stato comunque diretto al saluto pur nel rammarico di dovere perdere la gara successiva per l’automatismo della squalifica conseguente ad una espulsione non ritenuta giusta. Ciò veniva ribadito anche in sede di audizione dinanzi a questo Collegio. L’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto; nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, oltre a ribadire la dinamica come sopra descritta, il DG ha spiegato che vi era già stata un’ammonizione per vibrate proteste; che, comunque, l’espulsione era “diretta”, irrogata per le successive e più pesanti frasi subite sempre dal GUIDARELLI (sei scandaloso e ridicolo). “…Terminata la gara, si avvicinava nuovamente ed oltre a pronunciare ancora offese ed usare tono irrisorio con la seguente frase ‘…lei mi ha fatto saltare la prossima gara che è la più importante, ha capito…mi salutava con una stretta di mano che procurava lieve momentaneo dolore ”. Osserva questa CD che – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale in virtù di disposizione delle carte federali - la condotta del calciatore è più che verosimilmente intenzionale, posta in essere per estrinsecare una qualche violenza verso l’arbitro; questi oltretutto riferisce come il tesserato, dopo le varie proteste ed ingiurie antecedenti alla stretta di mano, si ripeteva contestualmente e successivamente alla stessa in numerose offese (testa di c….ridicolo, incapace, scandaloso). Ritiene, cioè, il Collegio che la natura del gesto - nell’ambito della descritta ironia e del proliferare di offese, ed anche se sprovvisto di conseguenze lesive, non avendo arrecato dolore significativo, sia stato volontario, inteso cioè - con il pretesto di salutare il DG - ad “infliggergli” un momento di pur leggera violenza. Ciò enucleato, detta condotta deve essere valutata nei termini di gravità secondo quanto deciso dal giudice di prima istanza. Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, non può essere ridotta, apparendo congrua rispetto alla portata del gesto indebito “più serio” ( stretta di mano con dolore), non sottacendosi la pluralità di offese in più momenti, e proporzionata rispetto a vicende assimilabili. P.Q.M. Respinge il reclamo, e conferma la squalifica inflitta al calciatore GUIDARELLI Fabio. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it