COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 169/01-mt. Reclamo Pol. Nuova Grosseto Avverso Decisione G.S. Regionale – Esito Gara A.C. Colle-Nuova Grosseto Del 22/2/2002 (C.U. N. 31 Del 7/3/2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 169/01-mt. Reclamo Pol. Nuova Grosseto Avverso Decisione G.S. Regionale - Esito Gara A.C. Colle-Nuova Grosseto Del 22/2/2002 (C.U. N. 31 Del 7/3/2002).2 - La reclamante impugna la decisione del G.S. Regionale il quale, a fronte di un grave episodio di ordine pubblico che aveva turbato a tal punto i calciatori della Nuova Grosseto, dal suggerire agli stessi di rinunciare al proseguimento della gara, assegnava la stessa alla A.C. Colle. Deduce la reclamante che, rientrati negli spogliatoi alla fine del primo tempo, i propri calciatori dovevano prendere atto che estranei si erano ivi introdotti, trafugando soldi, telefoni cellulari e carte di credito. L'ovvia prostrazione seguita alla presa d'atto del commesso furto aveva suggerito la decisione, condivisa da tutti, di sospendere la gara e ripeterla in altra data. Poiché, dunque, la interruzione della gara non è addebitabile alla reclamante ma ad una decisione da tutti condivisa, la Nuova Grosseto ne chiede la ripetizione in luogo della diversa decisione assunta dal primo giudice. Il reclamo merita accoglimento. Al fine di esattamente comprendere l'accaduto, si riporta testualmente il rapporto arbitrale, laddove il D.G., dopo aver dato atto del furto patito dai calciatori della Nuova Grosseto, scrive: "Parlando con il Capitano ed i dirigenti del Grosseto mi veniva riferito che non erano nelle condizioni psicologiche adatte per proseguire la gara per cui ho avvertito i dirigenti del Colle che ritenevo sospesa la gara". Questi essendo i fatti, pare evidente che la condotta del D.G. (pur comprensibile alla luce dell'evidente imbarazzo che l'episodio aveva in tutti suscitato) pare non conforme alla regola, laddove non risulta corretto ritenere sospesa una gara sulla base di una mera intenzione, senza adottare tutti gli adempimenti che rendano effettiva e concreta la volontà di non proseguire l'incontro. In assenza della formalizzazione dei suddetti adempimenti la manifestata volontà di non proseguire lo stesso resta allo stato di mera intenzione ed in quanto tale non si traduce in una formale rinuncia alla gara, in quanto tale giustificabile la sanzione comminata dal primo giudice. P.Q.M. La C.D., in accoglimento del reclamo, ordina la ripetizione della gara, con ogni conseguente adempimento. Ordina altresì la restituzione della tassa di reclamo.
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