COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 173/01-rn. Reclamo A.C. Settimello Avverso Squalifica di Capasso Tommaso Fino Al 1442004 (C.U. N° 32 Del 1432002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 173/01-rn. Reclamo A.C. Settimello Avverso Squalifica di Capasso Tommaso Fino Al 1442004 (C.U. N° 32 Del 1432002) Propone rituale reclamo la A.C. Settimello la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Prima faceva al D.G. uno sgambetto e dopo lo colpiva di nuovo alla caviglia sx procurandogli lieve dolore. Espulso, alla notifica scuoteva l’arbitro per la maglietta rivolgendogli inoltre frasi ingiuriose ed intimidatorie. Lasciatagli la maglia, lo spingeva all’indietro facendolo barcollare e costringendo i compagni ad intervenire”. La società reclamante nel proporre reclamo e nel chiedere una riduzione della squalifica, ammette il comportamento non regolamentare del proprio calciatore, ammette che vi potrebbe essere stato da parte del Capasso un colpetto alla spalla mal interpretato dal D.G., ma nega che il giocatore si sia reso responsabile degli altri episodi violenti descritti nel rapporto arbitrale. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento di rapporto precisa la dinamica dei fatti ascritti al Capasso arricchendo gli episodi di particolari che confermano a questa C.D. il carattere violento gratuito e reiterato della protesta del calciatore. Le affermazioni della reclamante non hanno pregio ed anzi la descrizione dei fatti, cercando di minimizzare l’accaduto dal un lato, avvalora dall’altro lato la descrizione fornita dal D.G. estremamente preciso sia nel rapporto che nel supplemento. Tali atti, come noto, costituiscono prova privilegiata nel nostro ordinamento e pertanto i fatti in contestazione debbono ritenersi acclarati. In punto di congruità la sanzione appare ben commisurata alla gravità ed al numero degli episodi contestati al calciatore. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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