COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 157/01-rn.Reclamo Pol. Migliarino Avverso Squalifica Del Signor Andreoni Michele Fino Al 1492002 (C.U. N° 29 Del 2122002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 157/01-rn.Reclamo Pol. Migliarino Avverso Squalifica Del Signor Andreoni Michele Fino Al 1492002 (C.U. N° 29 Del 2122002) Propone rituale reclamo la Pol Migliarino chiedendo la riduzione della squalifica in epigrafe comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso il D.G., dopo la notifica davanti agli spogliatoi minacciava l’Arbitro reiterando le offese. A fine gara lanciava verso il D.G. una bottiglietta che lo sfiorava. La presente sanziona assorbe ed è comprensiva delo provvedimento di squalifica di cui al C.U. n° 28”. Sostiene la reclamante che il gesto dell’Andreoni sarebbe stato mal interpretato dal D.G. in quanto la bottiglietta d’acqua, non mezza piena, ma vuota ed accartocciata, sarebbe stata lanciata all’indirizzo di un avversario col quale l’Andreoni stava discutendo e non nei confronti dell’Arbitro. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto ed esaminati gli atti decide di respingere il reclamo. L’Arbitro infatti non solo smentisce la circostanza che la bottiglia fosse vuota ed accartocciata, ma si dice assolutamente certo che il bersaglio fosse proprio lui e non un calciatore avversario. La sanzione irrogata dal primo giudice appare congrua anche perché tiene conto, e la comprende, di squalifica comminata con il C.U. precedente in relazioni ai fatti avvenuti in campo e per i quali la Po. Migliarino non ha inteso reclamare. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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