COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 172/01-cc.Reclamo del Viareggio S.C. 92 avverso il provvedimento assunto dal G.S. Regionale che ha inflitto alla reclamante l’ammenda di € 1.300 nonché la inibizione, fino al 14.06.2002, al dirigente Antonio Anchesi. (C.U. del 14.03.2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 172/01-cc.Reclamo del Viareggio S.C. 92 avverso il provvedimento assunto dal G.S. Regionale che ha inflitto alla reclamante l'ammenda di € 1.300 nonché la inibizione, fino al 14.06.2002, al dirigente Antonio Anchesi. (C.U. del 14.03.2002). Per fatti accaduti nel corso della gara Viareggio – Stiava, disputata in data 10.03.02, il G.S. Regionale ha preso i provvedimenti indicati in epigrafe. Con tempestivo reclamo il Viareggio S.C. 92 impugna i due provvedimenti anche se appare pregiudiziale il rilevare che per la inibizione inflitta al dirigente Anchesi il reclamo è del tutto immotivato e quindi, almeno per questa parte, esso è inammissibile a norma del 6 comma dell'art. 29 del C. di G.S. essendosi la Società limitata, in calce al reclamo, a chiedere a questa C.D. di "…….considerare il fatto di poter diminuire la squalifica….". Ciò anche a voler prescindere dalla affermazione "….comunque non intendiamo per questo fatto presentare alcun reclamo..". Per quanto concerne la sanzione pecuniaria osserva la Commissione come la reclamante non contesti in alcun modo le motivazioni addotte dal G.S. a sostegno della decisione presa limitandosi a ritenere di non avere tifosi violenti. Per contro il rapporto di gara nel descrivere le continue intemperanze verbali subite per tutta la gara indica di essere stato il D.G. aggredito – nel momento di uscire dal cancello del campo – da persona che oltre a strattonarlo lo ha colpito con un forte calcio alla coscia procurandogli una contusione escoriata con ematoma sottostante e dolorabilità al momento della flessione, il che ha indotto il sanitario dell'U.S.L. di Lucca ad emettere una prognosi di dieci giorni, come da referto allegato agli atti di gara. Ad aggravare la posizione della Società è la ulteriore determinante considerazione che l'aggressione è avvenuta – come riportato dal D.G. – alla presenza del dirigente Anchesi che nulla ha fatto per tutelarne la incolumità. Alla luce di quanto sopra la delibera del G.S. è del tutto immune da censure apparendo fondata in punto di fatto ed assolutamente congrua sotto il profilo dell'entità della sanzione irrogata. Peraltro dall'esame degli atti ufficiali (rapporto di gara) è emersa la possibilità che a colpire il D.G. sia stato un tesserato per cui la C.D. ritiene dover interessare l'Ufficio Indagini al fine di appurare quanto sia effettivamente accaduto. P.Q.M. La C.D. delibera di dichiarare inammissibile la parte del reclamo relativa al dirigente Anchesi; respingere per il resto disponendo, conseguentemente, l'incameramento della tassa, trasmettere gli atti all'Ufficio Indagini per quanto sopra indicato.
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