COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 37 del 18/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE Atto n. 1498/43 PF/EF/en in data 13.02.2002, mediante il quale il Procuratore Federale FIGC, ha disposto ai sensi dell’art. 28 comma 4 lettera b) C.G. Sportiva, il deferimento alla predetta Commissione di: 1)-MONTINI Andrea – socio A.S Porcarimontecarlo 2)-BELLANDI Roberto – Gia’ Vice Presidente A.S Porcarimontecarlo attualmente consigliere G.S Orentano calcio 3)-GIOVENNETTI Alfredo – dirigente F.C Unione 98 4)-STEFANELLI Lido – socio A.S Pieve A Nievole 5)-PIETRI Enzo – Presidente G.S Orentano Calcio (gia’ Tauorentano calcio ) 6)-GIUSTA Roberto – Presidente Pol. Cappiano Romaiano 1945 7)-CARDELLI Pietro – Presidente Pol. Uzzanese 8)-La Societa’ – A.S Porcarimontecarlo 9)-La Societa’ – F.C Unione 98 10)-La Societa – A.S Pieve A Nievole 11)-La Societa – G.S Orentano Calcio gia’ Tauorentano Calcio 12)-La Societa’ – Pol. Cappiano Romaiano 13)-La Societa’ – Pol. Uzzanese

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 37 del 18/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE Atto n. 1498/43 PF/EF/en in data 13.02.2002, mediante il quale il Procuratore Federale FIGC, ha disposto ai sensi dell'art. 28 comma 4 lettera b) C.G. Sportiva, il deferimento alla predetta Commissione di: 1)-MONTINI Andrea – socio A.S Porcarimontecarlo 2)-BELLANDI Roberto – Gia’ Vice Presidente A.S Porcarimontecarlo attualmente consigliere G.S Orentano calcio 3)-GIOVENNETTI Alfredo – dirigente F.C Unione 98 4)-STEFANELLI Lido – socio A.S Pieve A Nievole 5)-PIETRI Enzo – Presidente G.S Orentano Calcio (gia’ Tauorentano calcio ) 6)-GIUSTA Roberto - Presidente Pol. Cappiano Romaiano 1945 7)-CARDELLI Pietro – Presidente Pol. Uzzanese 8)-La Societa’ - A.S Porcarimontecarlo 9)-La Societa’ - F.C Unione 98 10)-La Societa - A.S Pieve A Nievole 11)-La Societa - G.S Orentano Calcio gia’ Tauorentano Calcio 12)-La Societa’ - Pol. Cappiano Romaiano 13)-La Societa’ - Pol. Uzzanese per Rispondere A)-il MONTINI il BELLANDI ed il GIOVANNETTI della violazione dell’art.1 comma 1 del codice di Giustizia Sportiva , con riferimento agli art.li 95 comma 5 NOIF e 39 comma 2 del Regolamento della LND , per avere , in concorso fra loro, trasferito il calciatore LENCI Giovanni , per la stagione 99/00 dalla soc. PORCARIMONTECARLO alla soc. UNIONE 98 previo pagamento di una somma di denaro , in virtu’ di pattuizione non contenuta nella lista di trasferimento in atti. B)- la societa’ PORCARIMONTECARLO di responsabilita’ diretta ed oggettiva , ai sensi dell’art 2 commi 3 e 4 . La societa’ F.C UNIONE 98 di responsabilita’ oggettiva ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai rispettivi dirigenti sopraindicati. C)- il MONTINI e lo STEFANELLI della violazione dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli art.li 95 comma 5 NOIF e 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D , per avere, in concorso fra loro , trasferito alcuni calciatori, fra i quali il Bonetti , il Taddei ed il Riccomi ,per la stagione sportiva 1999/2000 dalla soc. Porcarimontecarlo alla soc. A.S Pieve a Nievole a titolo oneroso , a compensazione di alcuni debiti della prima delle due societa’ , in virtu’ di pattuizioni non contenute nella lista di trasferimento in atti D)-la societa’ PORCARIMONTECARLO di responsabilita’ diretta ai sensi dell’art 2 comma 4 C.G.S La societa’ A.S PIEVE A NIEVOLE di responsabilita’ oggettiva ai sensi dell’art 2, comma 3 del codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai rispettivi dirigenti sopraindicati E)- Il MONTINI , il BELLANDI ed il PETRI della violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S con riferiemento agli art.li 95 comma 5 NOIF e 39 comma 2 del Regolamento della LND, per avere in concorso fra loro , trasferito il calciatore PERI Alberto per la stagione sportiva 1999/2000 dalla soc. Porcarimontecarlo al G.S Orentano , gia’ TaurentanoCalcio previo pagamento di una somma di denaro , in virtu’ di pattuizione non contenuta nella lista di trasferimento in atti. F)- La societa’ PORCARIMONTECARLO di responsabilita’ diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.2 commi 3 e 4 C.G.S. La societa’ G.S ORENTANO , GIA’ TAURENTANOCALCIO di responsabilita’ diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai dirigenti sopraindicati. G)- il MONTINI il BELLANDI e il GIUSTA della violazione dell’art 1 comma 1 C.G.S con riferimento agli art.li 95 comma 5 NOIF e 39 comma 2 del Regolamento della LND, per avere in concorso fra loro , trasferito il calciatore BOLOGNESI Moreno per la stagione sportiva 1999/2000 dalla soc. Porcarimontecarlo alla Soc. Cappianoromaiano previo pagamento di una somma di denaro , in virtu’ di pattuizione non contenuta nella lista di trasferimento in atti. H)-la societa’ PORCARIMONTECARLO di responsabilita’ diretta ed oggettiva ai sensi dell’art 2 commi 3 e 4 C.G.S La societa’ CAPPIANOROMAIANO di responsabilita’ diretta ai sensi dell’art 2, comma 4 del codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai rispettivi dirigenti sopraindicati I)- il MONTINI il BELLANDI e il CARDELLI della violazione dell’art 1 comma 1 C.G.S con riferimento agli art.li 95 comma 5 NOIF e 39 comma 2 del Regolamento della LND, per avere in concorso fra loro , trasferito i calciatori POLICHETTI Carmine , TOMEI Massimo , STELLUTO Daniele , CHIESI Manuel e GIOVACCHINI per la stagione sportiva 1999/2000 dalla soc. Porcarimontecarlo alla Soc. Pol. Uzzanese previo pagamento di una somma di denaro , in virtu’ di pattuizione non contenuta nella lista di trasferimento in atti. L)-la societa’ PORCARIMONTECARLO di responsabilita’ diretta ed oggettiva ai sensi dell’art 2 commi 3 e 4 C.G.S La societa’ Pol. UZZANESE di responsabilita’ diretta ai sensi dell’art 2, comma 4 del codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai rispettivi dirigenti sopraindicati M)-il MONTINI il BRELLANDI e lo STEFANELLI della violazione dell’art 1 comma 1 del C.G.S con riferimento all’art 95 comma 5 NOIF e 39 comma 2 del Regolamento della LND , per avere , in concorso fra loro trasferito il calciatore SARTI Stefano , per la stagione sportiva 199/2000 dalla soc. Porcarimontecarlo alla soc. Chiesina Uzzanese , previo pagamento di una somma di denaro , incassata dallo Stefanelli a titolo di compensazione di preesistenti rapporti con il Porcarimontecarlo , in virtu’ di pattuizione non contenuta nella lista di trasferimento in atti. N)-la societa’ PORCARIMONTECARLO di responsabilita’ diretta ed oggettiva ai sensi dell’art 2 commi 3 e 4 del CGS in ordine agli addebiti contestati ai suoi dirigenti sopraindicati. O)-il BELLANDI della violazione dell’art.1 comma 1 CGS , con riferimento all’art 27 comma 2 dello statuto Federale FIGC , per avere in data 11.01.2001 , presentato querela a carico del MONTINI senza essere stato autorizzato al riguardo dagli Organi Competenti. La C.D. ricevuto il provvedimento sopra indicato ha disposto la convocazione delle parti per la data odierna ad ore 17.00, mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alle ore 17.30, verificata la regolarità delle notifiche, il Presidente della C.D. dà atto della presenza delle parti nelle persone di: Avv. Roberto Lombardi quale rappresentante la Procura Federale; Pietro Cardelli in proprio e quale presidente della Pol. Uzzanese. Hanno inviato scritti a giustificazione dell'assenza i deferiti: Bellandi – Giovanetti – Montini – Stefanelli. Risultano assenti alla ora di inizio del dibattimento i deferiti: Petri e Giusta. Illustrati brevemente i motivi dei deferimenti dà inizio agli interventi il Procuratore Federale il quale, riaffermata la responsabilità dei deferiti quale risulta dalle prove documentate acquisite definitivamente, chiede infliggersi le seguenti sanzioni: BELLANDI Roberto: inibizione per anni due e mesi sei da scontarsi a far data dalla scadenza della precedente inibizione; MONTINI Andrea: inibizione per anni uno GIOVANNETTI Alfredo: " " " uno STEFANELLI Lido: " " " uno PIETRI Enzo: " " " uno GIUSTA Roberto: " " " uno CARDELLI Pietro: " " " uno In conseguenza di tali sanzioni chiede che, alle Società per cui i suddetti soggetti sono tesserati infliggersi per effetto della responsabilità diretta e oggettiva, vengano comminate le seguenti ammende: A.S. PORCARIMONTECARLO: € 2.500,00 F.C. UNIONE 98: € 1.500,00 A.S. PIEVE A NIEVOLE € 750,00 G.S. ORENTANO CALCIO € 1.000,00 POL. CAPPIANO ROMAIANO € 2.000,00 POL. UZZANESE € 2.000,00 Viene quindi data la parola al tesserato Pietro Cardelli il quale conferma quanto a suo tempo dichiarato all'U.I., relativamente all'aver corrisposto all'A.S. Porcarimontecarlo una somma di denaro per ottenere le liste di trasferimento di cinque calciatori, giustificando il proprio comportamento con il convincimento di operare correttamente, tenuto conto della realizzazione del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF. Chiusa la fase dibattimentale la C.D., esaminati gli atti e vagliate le dichiarazioni rese sia dalla Procura Federale che dal Cardelli Pietro, osserva quanto segue: l'odierno provvedimento trae origine da altro deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di Roberto Bellandi conclusosi, con provvedimento definitivo, con la inibizione inflitta a detto tesserato per la durata di un anno come da C.U. n. 18 del 29.11.2001. Durante la fase dibattimentale di detto procedimento il rappresentante della Procura rilevò che oltre il Bellandi altri tesserati avevano posto in essere comportamenti in violazione di norme federali e questa C.D., facendo proprie tali considerazioni, dispose la trasmissione alla Procura Federale degli atti per i provvedimenti di competenza. Con il provvedimento indicato in epigrafe il prefato Ufficio ha disposto il deferimento nei modi e nei termini già descritti. Preliminarmente la C.D. in considerazione della evidente connessione oggettiva dispone la riunione di tutti i procedimenti. Entrando nel merito precisa che i fatti – come del resto indicato dall'Avv. Lombardi per conto della Procura – risultano provati in maniera inconfutabile del precedente procedimento, ormai definitivo. Rileva altresì come il Porcarimontecarlo sia attraverso il Presidente Montini che il Vicepresidente Bellandi – come testimoniato dal Cardelli con essi deferito – ha posto in essere una reiterata serie di violazioni delle norme federali, con il concorso di più soggetti e consistenti in modo particolare nella violazione dell'art. 95 comma 5, il quale prevede espressamente che le pattuizioni risultanti dalla lista di trasferimento sono nulle e comportano nei confronti dei contravventori sanzioni disciplinari ed economiche. A detto articolo è strettamente connesso quanto disposto dall'art. 39 c. 2, del regolamento L.N.D. che dichiara nulli, con conseguente deferimento dei tesserati, gli accordi e le convenzioni di carattere economico tra società e calciatori non professionisti e giovani dilettanti. In conseguenza della indubitabile conclamata responsabilità dei tesserati deferiti non rimane alla C.D. che determinare le entità delle sanzioni. Ritiene questo Giudice che nelle loro determinazioni debba operarsi con gradualità dovendosi tener conto da un lato dei comportamenti dei tesserati dall'altro, con riferimento alle società, della categoria di appartenenza, condividendosi le considerazioni fatte dal rappresentante della Procura Federale. A tal fine ad integrazione di quanto poco sopra considerato in ordine ai comportamenti che la A.S. Porcarimontecarlo ha attuato attraverso il Presidente e il Vice deve la C.D. sottolineare l'ottimo comportamento processuale del Cardelli il quale – unico fra i tesserati deferiti presente in questa fase processuale – conferma con assoluta spontaneità quanto addebitatogli e con ciò la propria responsablità anche se ne attenua in qualche modo la gravità. Ciò premesso la C.D. ritenendo ampiamente provati gli addebiti, in parziale accoglimento della richiesta del Procuratore Federale, DELIBERA comminarsi a: Bellandi Roberto, l'inibizione per anni 2 e mesi 6 a decorrere dalla scadenza del precedete periodo di inibizione ( inflitto per fatti analoghi ma diversi) per aver violato reiteratamente il disposto degli artt. 95, c. 2, delle NOIF nonchè dell'art. 41 c. 2 del regolamento della LND. Ritiene non procedere nei suoi confronti agli effetti della violazione dell'art. 1 c. 1 del C.G.S. con riferimento all'art. 27 c. 2 dello statuto federale relativamente alla querela proposta nei confronti del tesserato Andrea Montini non essendo, all'epoca dei fatti, quest'ultimo tesserato. Montini Andrea, in concorso con il Bellandi, la inibizione per anni 2 da scontarsi al momento del suo eventuale reinserimento nei ranghi della Federazione, risultando egli non avere, oggi, lo status di tesserato. Giovannetti Alfredo, inibizione per anni uno Stefanelli Lido, " " " uno Giusta Roberto, inibizione per anni uno Pietri Enzo, " " " uno Cardelli Pietro, in considerazione del suo ottimo comportamento processuale sopra evidenziato, gli viene comminata la inibizione per mesi otto; Per quanto concerne le Società queste le sanzioni pecuniarie irrogate: A.S. PORCARIMONTECARLO € 2.500,00 F.C. UNIONE 98 “ 1.200,00 A.S. PIEVE A NIEVOLE “ 600,00 G.S. ORENTANO CALCIO “ 800,00 POL. CAPPIANO ROMAIANO “ 1.600,00 POL. UZZANESE “ 1.600,00
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