COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 38 del 22/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D RECLAMO DELLA S.S. ATLANTIDE PRATO AVVERSO REGOLARITA’ GARA ATLANTIDE PRATO/COIANO CASA DELLA GIOVENTU’ DEL 12 APRILE 2002 (2-5)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 38 del 22/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D RECLAMO DELLA S.S. ATLANTIDE PRATO AVVERSO REGOLARITA' GARA ATLANTIDE PRATO/COIANO CASA DELLA GIOVENTU' DEL 12 APRILE 2002 (2-5) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.37 del 18.4.2002; -la Societa' Sportiva Atlantide Prato ha proposto reclamo avverso la regolarita' della gara Atlantide Prato/Coiano Casa della Gioventu' del 12.4.2002 valevole per il Campionato di Calcio a 5 Serie D. Il suddetto ricorso risulta pero' pervenuto a questo Ufficio in data 17.4.2002 e quindi ampiamente oltre il termine previsto dal C.U. n. 7/A della F.I.G.C. del 25.2.2002 avente per oggetto:’’ Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime tre giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e delle gare di play-off e play-out 2001/2002''. Conseguentemente deve essere dichiarata l'inammissibilita' del reclamo per tardivita'. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile, ai sensi di quanto previsto dal C.U. n.7/A del 25.2.2002 della F.I.G.C., per tardivita', il reclamo come innanzi proposto dalla S.S. Atlantide di Prato e dispone l'incameramento della tassa versata.
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