COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI CALCIO ACINQUE 168/01-rn. Reclamo U.S. Barberino Avverso Squalifiche Trallori Alessio Fino Al 712005, Inibizione Checchi Roberto Fino Al 2232002 Ed Ammenda Di € 60 (C.U. N° 31 Del 73\2002)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI CALCIO ACINQUE
168/01-rn. Reclamo U.S. Barberino Avverso Squalifiche Trallori Alessio Fino Al 712005, Inibizione Checchi Roberto Fino Al 2232002 Ed Ammenda Di € 60 (C.U. N° 31 Del 73\2002)
Propone rituale reclamo la U. S Barberino avverso i provvedimenti in oggetto comminati dal G.S. Regionale con varie motivazioni dettagliatamente riportate nel comunicato in epigrafe.
La società reclamante nel proporre reclamo e nel chiedere una riduzione di tutte le sanzioni impugnate, ammette il comportamento non regolamentare del proprio calciatore, ammette che vi potrebbe essere stato da parte del Trallori una leggera spinta e che lo stesso non avrebbe tentato di colpire con uno schiaffo l’arbitro ma lo avrebbe solo “sfiorato”, per quanto attiene al Checchi ed al comportamento del pubblico, semplicemente nega gli episodi affermando che il Checchi si sarebbe adeguato a quanto stabilito dall’arbitro e che il pubblico non avrebbe sputato all’indirizzo dei D.G.
La C.D. aveva inizialmente per ragioni di tempestività esaminato il reclamo nei confronti del signor Checchi nella riunione del 153 2, respingendolo perché infondato.
Successivamente la C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di accogliere parzialmente il reclamo.
Il D.G. nel supplemento di rapporto precisa la dinamica dei fatti ascritti al Trallori arricchendo gli episodi di particolari che confermano a questa C.D. il carattere violento gratuito e reiterato della protesta del calciatore.
Le affermazioni della reclamante non hanno pregio ed anzi la descrizione dei fatti, cercando di minimizzare l’accaduto dal un lato, avvalora dall’altro lato la descrizione fornita dal D.G. estremamente preciso sia nel rapporto che nel supplemento.
Tali atti, come noto, costituiscono prova privilegiata nel nostro ordinamento e pertanto i fatti in contestazione debbono ritenersi acclarati.
Il reclamo, almeno per quanto riguarda la posizione del Trallori deve peraltro essere accolto sotto il profilo della congruità della sanzione.
I fatti in discussione sono indubitabilmente gravi e meritevoli di essere sanzionati severamente, ma in misura minore di come lo abbia fatto il primo giudice, stimandosi equa una sanzione di anni due di squalifica.
P.Q.M.
La C.D. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Trallori Alessio fino al 7 marzo 2004, conferma per il resto i provvedimenti del G.S. sia a Checchi Roberto sia alla società, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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