COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 179/01-gc. Impugnazione della Pol. San Marco la Sella avverso la squalifica inflitta dal G.S Provinciale di Arezzo al giocatore RICCIRINI Massimiliano per 4 giornate (C.U 32 del 20 Marzo 2002.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 179/01-gc. Impugnazione della Pol. San Marco la Sella avverso la squalifica inflitta dal G.S Provinciale di Arezzo al giocatore RICCIRINI Massimiliano per 4 giornate (C.U 32 del 20 Marzo 2002.) Con rituale gravame , la intestata societa’, adiva questa Commissione , chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato , Ricciarini Massimiliano , che il G.S aveva cosi’ motivato “ Reagiva ad un fallo di giuoco tenendo per il collo l’avversario che era disteso a terra , colpendolo con due manate non violente che non provocavano conseguenze.” Deduceva la reclamante che il primo gesto del calciatore (tenere per il collo l’avversario mentre questi era disteso a terra) , non e’ contestato , tuttavia , non sarebbero avvenute le due manate “successive” che vengono addebitate al tesserato , malgrado egli non abbia arrecato pregiudizi lesivi. L’arbitro chiaramente aveva cosi’ descritto l’accaduto , nel rapporto inoltrato al GS “ espulso….al 31 del II tempo il N 2 Ricciarini Massimiliano perche’ reagiva al fallo del N 2 avversario tenendolo per il collo mentre era disteso a terra ed urlandogli …ma che c….fai imbecille . Dopo di che gli sferrava due manate non violente sulla base del collo senza procurargli particolare dolore “ La versione arbitrale , dettagliata e puntuale , non puo’ non prevalere su quella diversa offerta con il reclamo , anche in virtu’ della fede privilegiata che gli e’ attribuita dalle Carte Federali. Il collegio evidenzia come la pluralita’ dei gesti aggressivi e violenti sia dunque acclarata e non vi sia alcuna (rilevata) contraddizione nella adottata condotta del RICCIARINI sol perche’ non particolarmente vessatoria , essendo ben possibile contenere il colpo delle mani senza infliggere significativo dolore sul soggetto passivo. Contrariamente a quanto indicato con la tesi difensiva l’arbitro spiega anche quale parte del corpo altrui sia stata attinta dalle “ manate” La sanzione stabilita e’ congrua e proporzionata ai casi similari e tiene gia’ conto della esiguita’ / irrilevanza dei pregiudizi fisici arrecati ( che al contrario , se piu’ rimarchevoli , ben potevano determinare pena piu’ elevata.) e, per altro profilo , della ripetizione delle azioni , sintomatica oltre che della volontarieta’ della condotta , della pervicacia aggressiva dimostrata. Si ricorda inoltre che – per recente aggiornamento normativo del C.G.S – in caso di responsabilita’ accertata per fatto violento di calciatore verso l’avversario , la sanzione minima e’ fissata in almeno quattro giornate. P.Q.M La C.D respinge il reclamo , conferma la sanzione come stabilita dal G.S provinciale di Arezzo nei confronti del Ricciarini Massimiliano e dispone l’incameramento della tassa.
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