COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTI PRESIDENTE C.R.TOSCANA 176/01-sa. Deferimento del calciatore ZERBINI Daniele per art. 1 C. di G.S., della F.C. Montecatini Calcio per art. 2, comma 4, C. di G.S. e della U. S. Piano di Coreglia per art. 2, comma 3 C. di G. S.-

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTI PRESIDENTE C.R.TOSCANA 176/01-sa. Deferimento del calciatore ZERBINI Daniele per art. 1 C. di G.S., della F.C. Montecatini Calcio per art. 2, comma 4, C. di G.S. e della U. S. Piano di Coreglia per art. 2, comma 3 C. di G. S.- Con atto di contestazione il Presidente della Commissione Disciplinare, recepito l’atto del Presidente. di questo Comitato Toscano del 22 marzo 2002, mediante il quale ha disposto il deferimento del calciatore e delle due società in oggetto, per rispondere: lo Zerbini, della violazione di cui all’art. 1 C. di G. S. per avere falsificato un documento di identità assumendo il nome di BONARI Alessandro. Con lo stesso nome avere richiesto ed ottenuto il tesseramento per la Soc. F. C. Montecatini, sottoscrivendo falsamente la richiesta 224478 in data 26.01.2002. A seguito di ciò, per avere partecipato a 4 gare del campionato di Eccellenza Toscana nella squadra della F.C. Montecatini. La F.C. Montecatini , della violazione di cui all’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta in ordine al fatto indebito di detto tesserato, relativamente al tesseramento ed all’impiego dello stesso in gare ufficiali. La U.S. Piano di Coreglia della violazione di cui all’art. 2 comma 3 C.G. Sportiva per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Rinviati dinanzi a questa C.D. per la trattazione del caso, in data 19 aprile 2002, si presentavano il calciatore deferito ed il Presidente della U.S. Piano di Coreglia; il primo ammettendo il fatto, e tramite il legale che lo assisteva, riportandosi alla memoria scritta precedentemente inoltrata, e precisando che si era trattato di una mera ingenuità dettata dalla voglia di riprendere a giocare dopo un lungo periodo di inattività. La U.S. Piano di Coreglia si protestava assolutamente estranea alla vicenda e richiamandosi a scritti difensivi già versati in atti, con documenti allegati, oralmente aggiungeva che lo Zerbini aveva giocato con loro l’ultima partita nell’aprile del 2001, nel corso della quale ebbe un malore con ricovero urgente in ospedale, e che, da quel momento, si erano interrotti i rapporti tra lo stesso tesserato ed il sodalizio di appartenenza. E’ certa, così come rappresentato dalla contestazione, la responsabilità dello Zerbini e della F.C. Montecatini, in ordine all’addebito loro rispettivamente contestato, emergendo, in primo luogo, dalle stesse dichiarazioni del calciatore, rese al Giudice Sportivo il 13 marzo 2002, in ordine agli accertamenti pertinenti la gara F. C. Montecatini - Soc. Uzzanese e da questi giocata per conto della prima. Effettivamente egli, all’uopo contattato per giocare nel Montecatini Calcio, e lusingato dal potere giocare a buon livello, aveva avanzato istanza di tesseramento n. 224478, per il Montecatini sotto il falso nome di BONARI Alessandro, ed aveva impiegato un documento di identità ( C.I. AG6351721 del Comune di Bagni di Lucca) non veridico - sia pure utilizzato solo a tal fine e lasciato negli uffici del sodalizio sportivo - e “ritirato” dalla Autorità di P.S. ( evidentemente in relazione ad un procedimento penale relativo a tale contraffazione) come risultava anche dalla lista dei partecipanti alla gara in questione. Dichiarava, altresì, di avere partecipato con dette modalità (nome e documento non veri) ad altri tre incontri del Montecatini, per il campionato Eccellenza, e per la precisione: contro il Calcio Castelfiorentino del 27.1.02; il Cuoiopelli del 10.2.02; il Perignanolaricevololi del 17.2.02 ). Tale ammissione di responsabilità viene ribadita con breve memoria scritta, ed oralmente a questa CD, come sopra già anticipato, e, quel che ulteriormente rileva, è riscontrabile per tabulas, essendo acquisite le: note gara degli incontri in parola, ove risulta speso tale nome, BONARI Alessandro, e la indicata carta di identità (profili “da leggersi”, ovviamente, anche alla luce della pendenza degli accertamenti dinanzi alle Autorità ordinarie); la richiesta di tesseramento al Montecatini del 26 gennaio 2001; quella pregressa - “effettiva” per validità del vincolo - per conto della U.S. Pian di Coreglia del 22.10.99.- Di contro, è pacifica la responsabilità diretta del Montecatini, già “tracciata” dalle dichiarazioni dello Zerbini sopra riportate. Essa Società era perfettamente consapevole del vincolo del calciatore per la U.S. Piano di Coreglia e, per avvalersi delle di lui prestazioni, ha congegnato l’artificio contestato - come del resto è intuitivo per lo stesso svolgersi dei fatti e per avere suoi rappresentanti presentato le varie liste gara comprendenti il nominativo, per la persona dello Zerbini, di BONARI Alessandro, e con tale nome fittizio, richiestone il tesseramento in data 26 gennaio 2002. Inoltre la prima società qui deferita nulla ha spiegato, in via formale, con attività difensiva in questo procedimento. Circostanze concordi o sovrapponibili sono state riportate dalla Società Piano di Coreglia, che riferisce di avere avuto contatti con la prima solo per potere definire “a cose fatte” la posizione dello Zerbini solo dai primi giorni di febbraio. La gravità degli addebiti - che “lambiscono” la responsabilità penale ( non è certo consentita in questa sede valutazione di merito su tali profili) - certamente in patente violazione dei più elementari principi di lealtà e probità sportiva, neppure possono riassumersi nella mera - dichiarata –ingenuità, così intendendosi sminuirne la valenza; pur apprezzabile la lealtà delle dichiarazioni ammissive, non può sottacersi che esse si correlano a fatti provati documentalmente. Tutto ciò depone per l’adozione di sanzione di proporzionata entità, che si stima equo, in ragione dei profili oggettivi e soggettivi rappresentati - fissare in anni due di squalifica per il calciatore ZERBINI; in tre punti di penalizzazione per la F.C. Montecatini, da scontarsi nel prossimo campionato stagione sportiva 2002 – 2003 (in ragione del principio di concreta afflittività, non potendo spiegare efficacia per quello in corso, vista la posizione di classifica della Società in questione), oltre alla ammenda di 2000 Euro. Viceversa, non sembra al Collegio potersi asseverare la responsabilità oggettiva della Società U.S. Piano di Coreglia, per la quale il calciatore risulta tesserato, come visto, dal 1999, da ciò discendendo il relativo proscioglimento. Detta forma di responsabilità - ex art. 2, comma 3 CGS - può essere infatti superata laddove emerga, come nel caso di specie, non tanto la totale estraneità alla vicenda medesima della Società chiamata a risponderne, quanto circostanze che, in qualche modo, interrompano ed escludano il rapporto con l’operato del tesserato. Come è stato allegato, questi, di fatto, non era impiegato da molti mesi dalla squadra di appartenenza ed aveva sostanzialmente perso anche i contatti personali con il sodalizio. E’ altresì evidente una carenza di qualsivoglia interesse o di ricadute positive o utili, in ordine agli artifici posti in essere da costui, all’insaputa della prima - secondo quanto emerge dagli atti - per offrire le proprie prestazioni sportive ad altra società ed a vantaggio e con l’azione diretta esclusivamente di questa. P.Q.M. Dichiara la responsabilità del ZERBINI DANIELE e della U.S. MONTECATINI Calcio in ordine alle contestazioni di cui in rubrica, e applica al primo la squalifica per anni due, ed alla Società U.S. Montecatini la sanzione di tre punti di penalizzazione, da scontarsi nel prossimo campionato, stagione sportiva 2002 – 2003 , oltre all’ammenda di Euro 2.000.- Proscioglie la U. s. PIANO di COREGLIA in ordine alla contestazione specificamente ascritta.
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