COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTI PRESIDENTE C.R.TOSCANA 180/01-sa. Deferimento del tesserato VIGNUTI Giuseppe per art. 1 comma 1 C. di G.S. e della U.S. Monzone per art. 2, comma 4 C. di G.S. –

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 39 del 26/04/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTI PRESIDENTE C.R.TOSCANA 180/01-sa. Deferimento del tesserato VIGNUTI Giuseppe per art. 1 comma 1 C. di G.S. e della U.S. Monzone per art. 2, comma 4 C. di G.S. - Con atto di contestazione, il Presidente della Commissione Disciplinare, recepito l’atto del Presidente del C.R.T. di questo Comitato Toscano del 22 marzo 2002, ha disposto il deferimento del dirigente e della società in oggetto per rispondere, rispettivamente: il VIGNUTI, della violazione dell’art. 1 comma 1 C. di G. S. per avere adito a vie legali nei confronti di altro tesserato (LISI Carlo), senza avere prima richiesto ed ottenuto l’autorizzazione di cui all’art. 27 punto 2 dello Statuto Federale FIGC.; la U.S. MONZONE , della violazione di cui all’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Rinviati dinanzi a questa C.D. per la trattazione del caso, in data 19 aprile 2002 si presentava il dirigente deferito, non disconoscendo la circostanza di avere effettivamente querelato il LISI, quindi di avere proposto azione dinanzi alla AG ordinaria, precisando, comunque, che si era attivato per domandare la richiesta autorizzazione alla Autorità Federale, di avere atteso sessanta giorni senza risposta e, quindi, di avere agito - come detto - in sede penale, proprio alla scadenza del termine trimestrale per la presentazione della querela al fine di non perdere, per sopravvenuta improcedibilità, i diritti e la tutela in tale sede. Ha esibito tale richiesta di autorizzazione ad agire nei confronti del LISI Carlo, calciatore tesserato per la GRIGNOLESE, inoltrata - via posta - al Comitato Regionale Toscana e la relativa attestazione di Raccomandata R.R., con correlata avvenuta ricezione in data 19.9.2000 e 23 .9. 2000. (cfr. verbale di audizione, in atti) - Gli elementi di fatto della vicenda sono, dunque, pacifici e documentalmente asseverati. Si aggiunga che, con decisione riportata nel C.U. n. 8 del 14 settembre 2000, il GS Regionale aveva provveduto in ordine alla fattispecie concreta - accaduta in occasione della gara MONZONE GRIGNOLESE del 9.9.2000 - e per quanto riportato negli atti gara dall’arbitro di tale incontro, squalificando fino al 30 ottobre 2000 il calciatore LISI Carlo della GRIGNOLESE con la seguente motivazione: “Espulso per avere colpito con uno schiaffo ed una ginocchiata un calciatore avversario, abbandonando il campo colpiva nuovamente un dirigente avversario (il VIGNUTI n.d.r.) provocando una zuffa fra calciatori”.- Tutto ciò premesso ed evidenziato, questo Collegio ribadisce che la norma fondamentale di cui all’art. 27 dello Statuto federale impegna “…tutti i tesserati e le Società affiliate ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche…”.- Questa stessa Commissione ebbe a sollecitare una pronuncia interpretativa della Corte Federale, con formale interpello, al fine di dirimere taluni profili di incertezza o di eventuale carenza di tutela di diritti riconosciuti ad ogni soggetto in ogni altra sede, ed, in particolare, dalla legge ordinaria ed, a maggior ragione, dalla Carta costituzionale. In estrema sintesi - alla stregua di tale articolo statutario, nel suo dettato letterale, e di quella pronuncia del Supremo Collegio F.I.G.C. - può riepilogarsi come il sistema Federale detti tale principio di soggezione dei tesserati e delle società affiliate alle statuizioni interne (iscrizione ed affiliazione liberamente contratte) , non assentendo forme di azioni “esterne”, per vicende comunque sussumibili nella normativa e nei procedimenti federali - in modo perentorio e con sanzioni anche improntate a massima severità , come visto – per ragioni di certezza ordinamentale interna, uguaglianza tra i numerosissimi tesserati, per esigenze di speditezza degli accertamenti e delle statuizioni in ordine a profili disciplinari, non sospendibili da decisioni di altre Autorità, anche se “superiori” ( si pensi alla necessità di definire in tempi estremamente rapidi, la regolarità delle gare “ a venire” e in definitiva ogni campionato, nel corso della stagione corrente e non oltre), rifuggendo, in particolare, dal rischio di contrasto di giudicati. In buona sostanza, e solo per introdurre uno dei temi che maggiormente spiegano la ragione della Norma federale qui contestata, ed in particolare in casi come quello in esame – allorché la vicenda materiale sia stata anche oggetto di percezione diretta e di relazione arbitrale, con avvio e intervento della Giustizia sportiva – del tutto concreto si verificherebbe il rischio che la pronuncia del Giudice Sportivo non risulti in seguito collimare con quello della AG ordinaria, quest’ultima peraltro normalmente adottata in tempi diversi, con riverberi - se del caso – “a ritroso” da parte del tesserato, interessato a far valere tali eventuali discrasie. Si aggiunga che il citato articolo 27 dello Statuto Federale sostanzialmente riproduce il pregresso art. 24. Ciò significa che il legislatore sportivo ribadendo, di recente, la eccezionalità della deroga - oggi peraltro demandata al Consiglio Federale ( Organo collegiale ) e non già come in precedenza, alla Presidenza federale, ed alla relativa “discrezionalità” (gravi ragioni di opportunità) - non ha inteso introdurre forme di “silenzio assenso” o “rigetto” per la presentata domanda ed anzi reitera la imposizione di sanzione seria, solo perché detta deroga, non solo non sia richiesta, ma laddove formalmente comunque non concessa. Dunque, gli addebiti ascritti agli odierni deferiti non possono che risultare accertati da questo Collegio, per la parte che concerne l’avere intrapreso l’azione giudiziaria penale senza avere ottenuto la deroga federale da parte del VIGNUTI, anche se costui risulta essersi attivato per richiederla ed avere atteso un congruo tempo per la sollecitata pronuncia. Ciò depone per l’adozione di sanzione di proporzionata entità, che si stima equo, in ragione dei profili oggettivi e soggettivi rappresentati e, quindi, tenuto conto della parte di condotta diligente comunque esperita - fissare in termini “miti” e, pertanto, in mesi uno di inibizione per il dirigente VIGNUTI ed EURO 100 di ammenda per la società di appartenenza, la cui responsabilità oggettiva, per l’azione non regolare del tesserato, discende dallo stesso rapporto con il soggetto. P.Q.M. Dichiara la responsabilità del VIGNUTI GIUSEPPE e della U.S. MONZONE in ordine alle contestazioni di cui in rubrica, e applica al primo la inibizione per mesi uno, ed alla Società l’ammenda di Euro 100.-
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