COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 4 del 2/08/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 224/00-gl. Gara CI.ERRE Pisa / Chiesanuova (2-3) dell’ 8/6/2001 in C.U. Regionale n.48 del 14/6/2001. Finale Play – Off di calcio a cinque

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 4 del 2/08/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 224/00-gl. Gara CI.ERRE Pisa / Chiesanuova (2-3) dell’ 8/6/2001 in C.U. Regionale n.48 del 14/6/2001. Finale Play – Off di calcio a cinque Reclamo della Società CI.ERRE PISA avverso le seguenti sanzioni del G.S regionale: 1)squalifica per 7 gare effettive al calciatore Pio Massimiliano in quanto, espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva e minacciava il D.G..A fine gara rientrava sul terreno di gioco reiterando sia le offese che le minacce. Allorchè il D.G. si apprestava ad abbandonare l’impianto sportivo il calciatore persisteva nel proprio contegno ingiurioso e minaccioso. 2)squalifica per 3 gare effettive al calciatore Rizzo salvatore in quanto a fine gara offendeva e minacciava il D.G. 3)squalifica per 2 gare effettive ai calciatori Caserta Giacomo e Marsicovetere Mario in quanto a fine offendevano e minacciavano il D.G. 4)ammenda di L.250.000 (euro 129.11) per contegno offensivo e minaccioso del pubblico durante la gara ed al termine e per avere consentito l’accesso al recinto di gioco a persone non autorizzate. Recidiva. la reclamante per quanto concerne i calciatori ,pur ammettendo le offese rivolte al D.G., esclude le minacce, giustificando in particolare il comportamento del Pio con una reazione eccessiva data dal particolare momento della gara e dell’importanza dela stessa. Per quanto attiene alla sanzione pecuniaria cerca di giustificarsi adducendo che adiacente al campo ove si è svolta la gara c’è un altro campo e forse ci sono stati scambi di persone comunque di difficile individuazione e che il pubblico si è limitato solo a parole di scherno verso l’arbitro. Per tutti i fatti indicati la reclamante chiede una riduzione delle sanzioni. Il D.G. conferma integralmente il proprio rapporto di gara La C.D. accoglie parzialmente il reclamo. Questa Commissione in relazione ai tesserati Caserta e Marsicovetere dichiara inammissibile il reclamo in quanto l’entità della sanzione ricevuta non è reclamabile. Per quanto attiene il tesserato Pizzo ritiene congrua la sanzione, confermandola. Per quanto attiene il tesserato Pio ritiene la sanzione eccessiva nell’ammontare riducendo da 7 a 5 le giornate di squalifica in quanto i fatti, sia pure di notevole gravità, possono essere considerati in un unico contesto sia pure avvenuti in tempi diversi. Per quanto attiene la sanzione pecuniaria, la C.D. ritiene la stessa ben graduata confermandola. P.Q.M. La C.D. accoglie parzialmente il reclamo della Società CI.ERRE di Pisa nel senso di seguito indicato: 1)riduce da 7 a 5 le gare di squalifica per il tesserato Pio Massimiliano; 2)conferma la squalifica per 3 gare effettive per il tesserato Rizzo Salvatore; 3)dichiara inammissibile in quanto non reclamabile il ricorso avverso le sanzioni inflitte ai tesserati Caserta Giacomo e Marsicovetere Mario; 4)conferma la sanzione pecuniaria di L.250.000 ( euro 129.11) inflitta alla Società. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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