COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 41 del 3/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Reclamo Di Beltrami Valerio Avverso Decisione G.S. Regionale- Squalifica Fino Al 28/10/2002 (C.U. N. 30 Del 28/2/2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 41 del 3/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE Reclamo Di Beltrami Valerio Avverso Decisione G.S. Regionale- Squalifica Fino Al 28/10/2002 (C.U. N. 30 Del 28/2/2002) Il G.S. Regionale così motivava la propria decisione: "Nonostante provvedimento di squalifica sino al 28/2/2002 adottato a suo carico, entrava indebitamente sul terreno di gioco con fare minaccioso, tentando di colpire con uno schiaffo l'AA, che riusciva fortunatamente a scansarsi". Avverso la suddetta decisione presentava rituale reclamo il Beltrami il quale (implicitamente) ammetteva di essere entrato sul terreno di gioco ma negava qualsiasi intenzione violenta nella sua condotta, consistita in un gesticolare scomposto a sostegno di una protesta, evidentemente frainteso dall'AA. Analoghe considerazioni l'incolpato ha rassegnato in sede di audizione personale, nel corso della quale è stata rinnovata la richiesta di riduzione della sanzione inflitta. Il reclamo merita accoglimento. Occorre premettere che gli elementi di prova valutati da questa Commissione non si esauriscono negli atti gara, ma constano altresì di due supplementi di rapporto (Arbitro e AA) e di due audizioni personali (Arbitro e AA). A fronte delle suddette fonti di prova i fatti risultano così ricostruibili: al termine dell'incontro, nel mentre gli ufficiali di gara si dirigevano verso gli spogliatoi, alcune persone entravano sul terreno di gioco. Tra queste persone e gli ufficiali di gara si frapponevano le forze dell'ordine e alcuni tesserati, che impedivano qualsivoglia contatto fisico. Tra i suddetti personaggi il solo AA riconosceva il Beltrami, il quale si dirigeva verso costui con passo veloce e una mano tenuta in alto. Contestualmente un carabiniere presente accompagnava con la propria mano la corsa del AA, facendolo nel contempo ruotare di 180°, e il gesto posto in essere dal Beltrami, peraltro non notato dall'Arbitro, che pure si trovava praticamente accanto al AA, non aveva conseguenza alcuna. Ciò ricostruito in fatto, manca la prova che il gesto scomposto del Beltrami avesse una valenza offensiva. Anzi, più di un elemento milita in senso contrario. Si osservi, infatti, che il Beltrami non arrivò a contatto con l'AA non perché qualcuno glielo impedì (infatti il Carabiniere, a detta dello stesso AA, ebbe a preoccuparsi di accompagnare il rientro negli spogliatoi di quest'ultimo senza intervenire direttamente sul Beltrami) ma per scelta propria: il che fa dubitare della volontà di entrare in contatto violento con l'AA, visto che, volendo, il Beltrami ben poteva raggiungere l'ufficiale di gara. Occorre altresì considerare che un gesto teatrale quale quello di avventarsi sul AA con fare violento sarebbe stato percepito come tale anche dall'Arbitro, che si trovava vicino all'AA (a fianco o, comunque, a pochissima distanza); l'Arbitro, viceversa, nega di aver assistito al citato episodio, confermando, viceversa, che non vi fu alcun contatto fisico con le persone che erano entrate in campo. Ne consegue che deve darsi credito alla versione offerta dall'incolpato, il quale ha ammesso un gesticolare scomposto con il quale ebbe ad accompagnare la protesta ipotizzando che detta condotta, comunque poco ortodossa, sia stata fraintesa dall'AA. Escluso il tentativo di colpire l'AA, residua una condotta che merita comunque adeguata sanzione laddove il Beltrami, che era sotto precedente squalifica, ebbe comunque ad entrare in campo mantenendo un contegno che, seppur non violento, risulta comunque gravemente offensivo. Stimasi equa, al proposito, la squalifica fino a 28/7/2002. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta a Beltrami Valerio fino a tutto il 28/7/2002. Ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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