COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 41 del 3/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Reclamo Della U.S. Rosia Avverso Decisione G.S. Regionale-1400 Euro Di Ammenda (C.U. N. 30 Del 28/2/2002).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 41 del 3/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE Reclamo Della U.S. Rosia Avverso Decisione G.S. Regionale-1400 Euro Di Ammenda (C.U. N. 30 Del 28/2/2002). Il primo Giudice così motivava la propria decisione: " Per avere, propri sostenitori, durante il s.t. della gara offeso un AA. Per aver consentito l'accesso al campo di gioco a fine gara a persone estranee che sputavano verso la terna e nel contempo offendevano e minacciavano gli ufficiali gara. Per aver causato con il proprio atteggiamento offensivo e minaccioso lunga sosta forzata dei componenti la terna negli spogliatoi, dai quali uscivano con la scorta di CC e di alcuni dirigenti locali. Nonostante tale presenza i componenti la terna venivano fatti oggetto di sputi nonché lancio di cartacce e accendini che li raggiungevano senza conseguenze. Per sputi, pugni, calci all'autovettura sulla quale la terna abbandonava l'impianto. In tale frangente detto veicolo veniva danneggiato ad una fiancata. Per inseguimento per alcuni chilometri operato da sostenitore locale con atteggiamento minaccioso. Restano a carico della società responsabile i danni subiti dagli ufficiali di gara. Reiterata recidiva specifica nel comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori. Sanzione limitata per il fattivo comportamento dei dirigenti locali". Avverso la suddetta decisione ha reclamato l'U.S. Rosia Pur ammettendo i comportamenti del pubblico, definiti dalla reclamante come "irriguardosi", l'U.S. Rosia nega che vi sia stata invasione di persone non autorizzate nel recinto di gioco e nella zona spogliatoi. Nega che la terna abbia subito una sosta forzata negli spogliatoi. Ammette, viceversa, che vi sia stata calca attorno all'auto della terna e che sia stato sferrato un calcio alla stessa, negando, viceversa, successivi "inseguimenti" ad opera di sostenitori locali. Chiede, pertanto, la riduzione della punizione sportiva inflitta. Il reclamo non merita accoglimento. Occorre osservare che, nel ricostruire l'intera dinamica dei fatti, gli ufficiali di gara sono stati particolarmente puntuali. Ad eccezione dell'episodio separatamente giudicato, che attiene alla posizione dell'allenatore Beltrami (la cui squalifica è stata riformata proprio per la valutazione della dettagliata quanto oggettiva spiegazione dell'accaduto fornita a questa commissione dall'Arbitro e da un AA), l'intero svolgersi dei fatti contestati, segnatamente la condotta dei sostenitori durante e dopo la gara, non è suscettibile di una lettura diversa da quella operata dal primo giudice, essendo ampiamente provati tutti gli episodi (alcuni sinceramente incresciosi - vedasi i reiterati sputi -) dei quali si sono resi protagonisti i sostenitori dell'U.S. Rosia, non nuovi, peraltro, a questo tipo di condotte. La sanzione comminata dal primo Giudice è già assai benevola e tiene conto del fattivo comportamento della dirigenza, ed in quanto tale non è rivedibile. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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