COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 178/01-cc. Reclamo della U.C. SPA Vecchiano S. Giuliano T. che impugna il provvedimento con il quale il G.S. Regionale ha squalificato fino al 05.05.2002 l’allenatore della squadra Signor Riccardo Trinci. (C.U. n. 33 del 21.03.2002) “Per aver offeso e minacciato il D.G.” con questa sintetica espressione il G.S. Regionale ha adottato il provvedimento indicato in premessa per le frasi espresse dal dirigente nei confronti dell’arbitro.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 178/01-cc. Reclamo della U.C. SPA Vecchiano S. Giuliano T. che impugna il provvedimento con il quale il G.S. Regionale ha squalificato fino al 05.05.2002 l'allenatore della squadra Signor Riccardo Trinci. (C.U. n. 33 del 21.03.2002) "Per aver offeso e minacciato il D.G." con questa sintetica espressione il G.S. Regionale ha adottato il provvedimento indicato in premessa per le frasi espresse dal dirigente nei confronti dell'arbitro. Sostiene la reclamante che il D.G. abbia frainteso le parole che erano indirizzate dal Trinci al capitano della squadra e che avrebbero dovuto avere solo lo scopo di dialogare con l'arbitro in un momento in cui egli – quale allenatore – seguiva il corso della partita. Ovviamente le parole indicate dalla Società hanno carattere e toni del tutto diversi da quelli indicati dal D.G. nel rapporto di gara. La società reclamante, evidenziando che all'allenatore poteva essere addebitato unicamente l'essere uscito dall'area tecnica riservatagli, chiede una "eventuale audizione" con l'allenatore ed "eventualmente con il capitano", e conclude il reclamo con una richiesta di riduzione del provvedimento disciplinare impugnato. Sotto il profilo procedurale la C.D. deve in via preliminare rilevare come la richiesta di audizione – che non può essere "eventuale" ma specifica e inequivocabile – è diritto proprio solo della società ricorrente il cui legale rappresentante può delegare altro tesserato della medesima società. Peraltro non può essere ascoltato un tesserato inibito se non nel caso in cui questi abbia reclamato in proprio. E in ogni caso non è previsto – nell'ambito del procedimento disciplinare – la prova per testimoni se non nel caso di illecito sportivo (art. 37 C.G.S.). Per quanto attiene al merito osserva questo giudice come i mezzi di prova che la vigente normativa mette a sua disposizione sono unicamente il rapporto di gara reso dall'arbitro, dei suoi assistenti, del quarto uomo. Orbene nel caso di specie il rapporto del D.G. ed il supplemento reso in questa sede evidenziano il chiaro intento offensivo e di minaccia posto in essere dal tesserato Trinci con ciò ponendosi nel nulla le affermazioni poste dalla reclamante a fondamento dell'atto di impugnazione. A ciò aggiungasi che, nel tentativo di attenuare l'addebito fatto all'allenatore la Società afferma che a questi sia imputabile unicamente l'uscita dall'area tecnica fatto questo non rilevato dall'arbitro e, conseguentemente, non contestato dal G.S. nella propria decisione. La sanzione peraltro è del tutto attinente a quanto addebitato al tesserato per il suo comportamento. P.Q.M La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l'incameramento della tassa.
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