COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 200/01-cr. Reclamo della G.S Ninfea Torrelaghese avverso esito gara Monzone – Torrelaghese del 27.04.2002 valida per il campionato Juniores Provinciale. (risultato 0-0)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 200/01-cr. Reclamo della G.S Ninfea Torrelaghese avverso esito gara Monzone - Torrelaghese del 27.04.2002 valida per il campionato Juniores Provinciale. (risultato 0-0) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo il G.S Ninfea Torrelaghese chiede a questa C.D vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sostenendo la partecipazione allo stesso del calciatore Bini Moreno , schierato dalla soc. Monzone malgrado squalificato. Niente ha controdedotto la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto per le considerazioni che seguono. Il Calciatore Bini Moreno viene espulso durante la gara di recupero Monzone – Fivizzano del 18.04.2002 . In ottemperanza al disposto di cui all’art. 41 comma 2 Codice Giustizia Sportiva , la soc. Monzone non schiera il calciatore nella gara immediatamente successiva ( S. Pio X – Monzone del 20.04.2002 ) Sempre correttamente osservando quanto stabilito dal sopracitato art. 41 comma 2 C.G.S , il provvedimento viene pubblicato sul C.U 39 del 24.04.2002 dal quale e’ possibile evincere come la sanzione sia stata quantificata dal competente G.S , in UNA giornata di squalifica . La stessa , era gia’ stata scontata nella gara sopraindicata e pertanto il Bini era pienamente legittimato alla partecipazione alla gara del 27.04.2002 Monzone – Torrelaghese , oggetto di contenzioso. Ritiene il collegio di non prendere in considerazione la richiesta formulata in ipotesi dalla reclamante , non ritenendo necessaria una convocazione atteso che i fatti oggetto del; reclamo, risultano palesi e chiari non necessitando pertanto di ulteriori chiarimenti. P.Q.M La C.,D respinge il reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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