COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 196/01-gl.Gara G.Urbino Taccola-Calcinaia (2-1) del 14/4/02. Campionato di Promozione. (C.U.Regionale n.37 del 18/4/02.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 42 del 9/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 196/01-gl.Gara G.Urbino Taccola-Calcinaia (2-1) del 14/4/02. Campionato di Promozione. (C.U.Regionale n.37 del 18/4/02.) Reclamo della Società G.Urbino -Taccola avverso la squalifica per tre giornate inflitte del G.S. Regionale al calciatore Cartei Sandro per “avere rivolto al D.G. frase offensiva ed intimidatoria.” La frase in questione, secondo il rapporto arbitrale, è la seguente ”se continui così te finisci male. Scemo.” La reclamante difende la posizione del proprio tesserato escludendo che lo abbia pronunciato i termini “te” e “scemo”. Da quanto esposto, la lettura della frase rivolta al D.G. deve essere interpretata come una sorta di esclamazione del Cartei in relazione ad una probabile “deriva pericolosa “che avrebbe potuto prendere la gara. Il D.G. interpellato in merito ha confermato il rapporto di gara. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. I sofismi interpretativi cui la reclamante cerca di aggrapparsi non possono trovare albergo in sede di riesame della vicenda. La stessa cerca di giocare con le parole al fine di dare un senso diverso alle espressioni del proprio calciatore che risultano affatto convincenti. Ad ogni buon conto il D.G., interpellato sui fatti, ha confermato la versione data nel rapporto arbitrale quindi, per il principio secondo il quale la versione dell’arbitro assume prova privilegiata tale deve essere considerata determinante ai fini della decisione. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa a carico della reclamante.
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