COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 43 del 16/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI ECCELLENZA 201/01-rg. Recalamo della A.C Montemurlo avverso decisione del G.S regiona;e. Squalifica NOCERINO Francesco per 4 gg. (C.U 39 del 26. 04.2002 ).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 43 del 16/05/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI ECCELLENZA
201/01-rg. Recalamo della A.C Montemurlo avverso decisione del G.S regiona;e. Squalifica NOCERINO Francesco per 4 gg. (C.U 39 del 26. 04.2002 ).
Contro la decisione in epigrafe , che squalifica il calciatore Nocerino Francesco , presenta reclamo in persona del suo Presidente Ivo Corrieri , chiedendo una riduzione della squalifica , ritenuta eccessiva rispetto ai fatti contestati e non smentiti al proprio tesserato.
Osserva la Commissione come dall’esame del C.U 32 del 14.03.2002 risulta che il Corsini e’ stato inibito e quindi sospeso dal proprio incarico , fino al 29.05.2002 . Pertanto, al momento in cui ha sottoscritto il reclamo in questione . era privo della legittimita’ a rappresentare la societa’ , in ogni sede , ivi compresi gli organi di giustizia sportiva .
Per tale motivo il reclamo della soc. Montemurlo non puo’ essere esaminato nel merito , stante il vizio di legittimita’ che lo contraddistingue.
P.Q.M
La C.D dichiara inammissibile il resentato reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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