COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 46 del 6/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere Commissione Disciplinare – CALCIO A CINQUE 192/01-cc. Reclamo del G.S. San Giusto 97 che impugna il provvedimento con il quale il G.S. Provinciale di Prato ha: – squalificato fino al 10.04.2003 il calciatore LUTI PIERO – squalificato fino al 10.10.2002 il calciatore GIOVANNELLI SIMONE – squalificato fino al 10.10.2002 il calciatore SERNISSI CRISTIANO – ammenda di € 50 alla società. (C.U. n. 36 del 10.04.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 46 del 6/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere Commissione Disciplinare - CALCIO A CINQUE 192/01-cc. Reclamo del G.S. San Giusto 97 che impugna il provvedimento con il quale il G.S. Provinciale di Prato ha: - squalificato fino al 10.04.2003 il calciatore LUTI PIERO - squalificato fino al 10.10.2002 il calciatore GIOVANNELLI SIMONE - squalificato fino al 10.10.2002 il calciatore SERNISSI CRISTIANO - ammenda di € 50 alla società. (C.U. n. 36 del 10.04.2002) Il comportamento tenuto da alcuni calciatori del G.S. San Giusto 97 nel corso della gara So Good – San Giusto, disputata in data 26 marzo u.s., ha indotto il G.S. Provinciale di Prato ad applicare le sanzioni disciplinari indicate in epigrafe. Il Giudice contesta, tra l'altro, a tutti e tre i calciatori di aver ripetutamente offeso e minacciato il D.G., nonchè di avergli impedito di raggiungere lo spogliatoio, costringendolo a rifugiarsi nei locali della Segreteria dell'impianto, con la conseguenza della necessità dell'intervento dei carabinieri che dovevano addirittura scortare il D.G. fino quasi alla sua abitazione. Viene inoltre addebitato al calciatore Luti di aver tentato di colpire l'arbitro reiteratamente con pugni, venendone impedito unicamente per l'intervento dei calciatori della squadra avversaria. Contesta il suddetto provvedimento il G.S. San Giusto asserendo che, per quanto riguarda il Luti, questi non ha assolutamente colpito l'arbitro e che, semmai, è stato l'ufficiale di gara ad allontanare il calciatore in modo violento. Esprime dei dubbi sull'avvenuto riconoscimento da parte del D.G. del calciatore Luti Fabio asserendo che questi non era inserito nella lista di gara e comunque la squadra non era mai stata arbitrata in gare precedenti dal medesimo D.G.. Per quanto riguarda i calciatori Giovannelli e Sernissi, il quale ultimo ha dovuto ritardare – secondo la Società - l'uscita dal campo a causa dello stazionare del D.G. nello spazio tra le due porte, non hanno fatto altro che chiedere delucidazioni in modo tranquillo su talune decisioni arbitrali. Afferma ancora la reclamante che nessuna costrizione ha subito l'arbitro, tale da farlo entrare nella Segreteria così come si dimostra sorpresa per l'intervento di due pattuglie dei carabinieri. Conclude chiedendo la "riduzione e/o eliminazione delle squalifiche e della multa", invitando altresì il D.G. a "ritrattare le dichiarazioni non veritiere e lesive nei confronti dei tesserati", paventando – per più di una volta – di intendere adire la Giustizia Ordinaria. In calce al reclamo viene riportata la richiesta del tesserato Roselli Stefano di essere ascoltato quale dirigente della Società. La C.D. esaminato il rapporto di gara con l'allegato esplicativo, acquisito in questa sede il supplemento al rapporto, osserva quanto segue. Proceduralmente si rileva che le ripetute affermazioni di intendere adire le vie legali, oltre a non costituire motivo di pressione nei confronti degli Organi della Giustizia Sportiva, appaiono del tutto ininfluenti agli effetti del presente procedimento. Semmai è da ricordare come la questione sia regolata dall'art. 24 dello Statuto Federale ed ad esso i tesserati debbono fare riferimento. Per quanto riguarda la richiesta di audizione effettuata indirettamente da un dirigente, che peraltro non ha sottoscritto il reclamo, essa spetta unicamente al legale rappresentante della Società che sottoscrive l'atto di impugnazione: egli può farsi rappresentare, a mezzo di delega, nel corso della udienza di trattazione da altro dirigente, per cui la richiesta non può essere accolta. Superate in tal modo le questioni procedurali la C.D. esamina nel merito il reclamo. Per quanto concerne la sanzione più grave, così come del resto anche le altre, le affermazioni della reclamante non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara che – come è noto – costituiscono le uniche fonti di prova per questo Giudice. In particolare ciò che concerne il calciatore Luti Piero l'arbitro conferma di aver unicamente proteso le mani in avanti per tenere a distanza il Luti che, evidentemente, si era avvicinato troppo all'arbitro con atteggiamenti tutt'altro che amichevoli. Anche circa il riconoscimento del calciatore Luti Fabio l'arbitro – del quale taluni giudizi appaiono irrilevanti e comunque inopportuni – precisa che egli era presente alla gara precedente in cui il calciatore aveva aggredito l'arbitro. Conferma quindi gli episodi riferiti agli altri tesserati nonché la circostanza di essere stato scortato fino nei pressi della propria abitazione dai carabinieri. La delibera del G.S., presa in applicazione dell'art. 31 del C. di G.S., appare quindi del tutto fondata in punto di fatto così come lo è sotto il profilo della entità delle sanzioni irrogate, dovendo far rilevare come la squalifica al calciatore Giovannelli è stata alquanto contenuta stante la qualifica di capitano rivestita nell'occasione. Perciò che concerne la sanzione pecuniaria si rileva che essa non è reclamabile ai sensi dell'art. 41 lett. d del vigente codice di giustizia sportiva. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo per quanto riguarda le sanzioni inflitte ai tesserati Luti Piero – Giovannelli Simone e Sernissi Cristiano. Dichiara inammissibile il reclamo nella parte relativa alla ammenda. Dispone l'incameramento della tassa.
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