COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 48 del 20/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CALCIO A CINQUE (TORNEO) 184/01- Gara Birreria Brabante- Scorpions (5-0) del 12/03/2001. Campionato Amatoriale Calcio a 5 Forza Azzurri. In C.U. n.33 del 20/3/02 del Comitato Provinciale di Prato.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 48 del 20/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CALCIO A CINQUE (TORNEO) 184/01- Gara Birreria Brabante- Scorpions (5-0) del 12/03/2001. Campionato Amatoriale Calcio a 5 Forza Azzurri. In C.U. n.33 del 20/3/02 del Comitato Provinciale di Prato. Reclamo della Birreria Brabante avverso la squalifica fino al 22/12/2006 del calciatore Santoro Sandro in quanto “ alla notifica della sua espulsione per avere scalciato volontariamente un avversario, si avvicinava al D.G. e gli strappava di mano il cartellino rosso gettandoglielo nel viso, per poi colpirlo ripetutamente con pugni al viso ed al corpo. Il D.G. si allontanava, ma veniva raggiunto dallo stesso che nuovamente gli prendeva il cartellino rosso strappandolo gli lo gettava in viso. Continuava poi a ricolpirlo ripetutamente con pugni al viso ed al torace. Nell’allontanarsi dal terreno di giuoco,l ’offendeva pesantemente (gara del 12/03/02). La reclamante, dispiacendosi per l’accaduto, sostiene che i fatti si sono svolti in modo sostanzialmente diverso rispetto a quanto riportato dal D.G., il quale non è stato oggetto ne di pugni, né di schiaffi, ma solo di uno spintonamento. Conferma l’episodio dei cartellini. La reclamante infine chiede una riduzione della sanzione ed un confronto con l’arbitro. Il D.G. richiesto di un supplemento di rapporto, ha ritenuto di rispondere alla C.D. con una laconica conferma del rapporto in quanto secondo lo stesso sarebbe stato di per se chiaro ed esaustivo. La C.D., ritenendo invece non chiaro né esaustivo il documento redatto dall’ arbitro, ha deciso di convocarlo per l’udienza del 14/6/2002, ove ha raccolto a verbale le dichiarazioni dello stesso che si sono rivelate preziose ai fini della decisione. La C.D. pertanto, esaminati gli atti ufficiali ed esperito gli opportuni accertamenti decide di accogliere il reclamo. L’audizione dell’arbitro si è dimostrata fondamentale al fine di chiarire alcuni punti incerti del suo rapporto, infatti si è potuto acclarare che: 1) l’arbitro è stato raggiunto in due distinte occasioni da due o tre pugni che lo hanno raggiunto al volto ed al torace provocandogli un breve e momentaneo dolore; 2) i pugni non hanno provocato alcuna lesione, vuoi per la differenza di statura fra l’arbitro ed il Santoro (più piccolo rispetto al primo),vuoi perché l’arbitro ha prodotto una difesa passiva per attutire i colpi. Viene confermata la narrativa relativa al cartellino rosso. La C.D. pur biasimando con forza il comportamento del Santoro che merita adeguata sanzione sportiva ed ogni censura possibile dal punto di vista comportamentale, rileva come la mancanza di lesioni da parte dell’arbitro sia segno evidente di una condotta del Santoro meno grave di quella che poteva desumersi da una prima analisi dei fatti ricavantesi dal rapporto di gara. Pertanto, ferma restando la sanzione per le offese al D.G. e per i due episodi del cartellino rosso, quella relativa all’aggressione all’arbitro deve essere ricondotta verso i binari della sua reale portata ,di per se gravissima, tuttavia meno eclatante rispetto a quanto si poteva recepire in prime cure. Giova ricordare ancora una volta, come nel diritto sportivo dell’Ordinamento calcistico non sia possibile esperire un confronto fra l’arbitro ed i tesserati. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo e riduce la sanzione al tesserato Santoro Sandro dal 20/12/2006 al 20/09/04. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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