COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 48 del 20/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 207/01-gl. Gara Massetana – Ponsacco (0-0) del 28/04/02. Campionato di Promozione in C.U. Regionale n.41 del 03/05/02.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 48 del 20/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 207/01-gl. Gara Massetana - Ponsacco (0-0) del 28/04/02. Campionato di Promozione in C.U. Regionale n.41 del 03/05/02. Reclamo della Società Massetana avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. Regionale: 1)Ammenda di euro 900,00 “per avere consentito a propri sostenitori, a fine gara, l’accesso al recinto spogliatoi. a fine gara. Per persone non identificate che si uniscono a dirigente locale per bloccare la porta dello spogliatoio arbitrale per 10’ e costringono i CC presenti ad intervenire. Per estraneo che cerca di penetrare all’interno dello spogliatoio. Per aver causato, con il proprio atteggiamento, lunga sosta forzata negli spogliatoi. Per contegno offensivo ed intimidatorio verso un A.A. Per colpi e sputi all’autovettura con la quale la terna abbandona l’impianto con la scorta del CC. Reiterata recidiva specifica per persone estranee all’interno degli impianti ed offese agli ufficiali di gara ed agli avversari. 1) Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art.14 del C.G.S.fino al 03/11/02 al sig.Poli Fauso “dirigente di Società non indicato in distinta, accedeva indebitamente ai locali spogliatoio, ove si rendeva protagonista, insieme ad altri estranei ivi presenti, di contestazione, offese e minacce ai componenti la terna ed alla stessa organizzazione regionale arbitrale. In particolare, bloccava la porta del vano riservato all’arbitro fino a quando i CC intervenivano. Di poi si univa ai sostenitori nelle contestazioni verbali alla terna.” La reclamante non smentisce i fatti così come riportati dall’arbitro e dagli assistenti, tentando di giustificare i vari episodi, ponendoli in relazione a fatti di gioco interpretati dal D.G. in senso negativo e penalizzante per la propria squadra. In merito al comportamento del dirigente, la reclamante tenta una giustificazione sostenendo come lo stesso abbia profuso le proprie energie a difesa della terna arbitrale e non in offesa dela stessa. Il D.G. nel supplemento, conferma sostanzialmente il primo rapporto. La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. In primo luogo occorre evidenziare come il reclamo sia da considerare ai limiti della ammissibilità per carenza di richiesta specifica del petitum. La C.D. comunque ritiene che le giustificazioni addotte dalla reclamante non possano essere fonte di riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S. Regionale ne per quanto attiene la sanzione pecuniaria, nè per quanto concerne la inibizione inflitta al dirigente Poli Fausto. In ordine alla prima sanzione, la C.D. rileva e ciò e da ritenersi non contestato dalla reclamante, come i fatti esposti dall’arbitro e dagli assistenti si sono effettivamente verificati e e manifestati in tutta la loro gravità. La giustificazione addotta dalla reclamante appare assolutamente inidonea a modificare il giudizio di primo grado. La sanzione pecuniaria appare inoltre ben graduata tenuto conto della recidività della reclamante, specifica e reiterata. Per quanto attiene il dirigente Poli Fauto la C.D. rileva come lo stesso non fosse inserito nella distinta consegnata alla terna arbitrale, pertanto la sua presenza in loco deve ritenersi assolutamente inopportuna oltre che espressamente vietata. Comunque anche nel merito la giustificazione del comportamento dello stesso non appare accettabile in quanto, dopo la “liberazione” della terna arbitrale, si rendeva partecipe di contestazioni verbali alla stessa. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.
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