COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 49 del 29/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 216/01.cc. DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.T. A CARICO DELLA POLISPORTIVA ORBETELLO SCALO.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 49 del 29/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 216/01.cc. DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.T. A CARICO DELLA POLISPORTIVA ORBETELLO SCALO. Con provvedimento in data 24.05.2002 il Presidente del Comitato Regionale ha deferito la Società sopraindicata per avere detta Società utilizzato, nel corso della stagione calcistica 2000/2001, il Signor Larini Antonio, quale tecnico, senza provvedere al tesseramento previsto dalla vigente normativa. Notificato il provvedimento di deferimento la C.D. assume la presente decisione. La Società deferita con nota in data 3 giugno c.a., presa nota dell'avvenuta notifica ha proposto memoria difensiva facendo rilevare che il Lorini, socio e dirigente della Società, ha operato in qualità di dirigente "….alternandosi con gli altri dirigenti come allenatore…" fino alla data del 14.01.2001 giorno in cui si è dimesso da dirigente. Assume ancora di ritenere che le norme in vigore non prevedono, per una squadra di terza categoria, la necessità di un tecnico professionista. A prescindere dalla particolare interpretazione che la Società deferita fornisce della norma sull'obbligo del tesseramento questo Giudice osserva che della avvenuta violazione si ha prova completa non solo dalla esplicita dichiarazione resa in questa sede, come sopra riportata, ma anche dal provvedimento disciplinare assunto dalla Commissione Tesseramenti nei confronti del Larini, una volta appurato il reale accadimento dei fatti attraverso l'intervento dell'Ufficio Indagini. In conseguenza di ciò è evidente la avvenuta violazione da parte della Pol. Orbetello del disposto del 4 comma dell'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva il che comporta la determinazione di una sanzione. P.Q.M. La C.D. esaminati gli atti, rilevata la categoria di appartenenza della Società al momento della violazione, delibera di infliggere alla Polisportiva Orbetello scalo l'ammenda per € 350,00 (trecentocinquanta).
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