COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 49 del 29/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 211/01.gl DEFERIMENTO ALLA C.D. DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL SIG. SERAFINI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA A.C.GASSANO E DELLA A.C.GASSANO,

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 49 del 29/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 211/01.gl DEFERIMENTO ALLA C.D. DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL SIG. SERAFINI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA A.C.GASSANO E DELLA A.C.GASSANO, PERCHÉ RISPONDANO: 1)il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S,per avere adito a vie legali nei confronti di altro tesserato (Attuoni Carlo Pol.Avenza),senza avere prima richiesto ed ottenuto l’autorizzazione di cui all’art.27 punto 2 della Statuto Federale F.I.G.C; 2)la seconda per violazione di cui all’art.2 comma 4 C.G.S.per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato. Ritualmente notiziato del deferimento, il Serafini ha risposto con memoria datata 20/06/02. Il Serafini in primo luogo ha sottolineato come la sua posizione sia da considerarsi di ex tesserato per essersi dimesso dalla carica di Presidente della Società Gassano. In secondo luogo,portando argomentazioni a sua difesa, non disconosce i fatti che hanno portato al deferimento. Per la Società chiede venga dichiarata la non sanzionabilità. La C.D. accoglie il deferimento con le seguenti motivazioni: 1)per quanto riguarda il Serafini,la responsabilità deve ritenersi conclamata. Infatti,la giustificazione della mancanza dei termini per la presentazione della querela,non può trovare accoglimento in quanto il Serafini non ha neppure tentato l’avvio della procedura per ottenere il nulla osta Federale. 2)per quanto attiene la società,la C.D. ritiene non vi sia responsabilità diretta,ma responsabilità oggettiva indiretta. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del deferimento proposto dispone: 1)per il Serafini Francesco la inibizione di mesi tre; 2)per la Società Gassano la sanzione pecuniaria di € 200.
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