COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 49 del 29/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 210/01-rn.DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. TOSCANO DELL’U.S. LEVANE PER VIOLAZIONE ART. 1 CO. 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 49 del 29/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 210/01-rn.DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. TOSCANO DELL’U.S. LEVANE PER VIOLAZIONE ART. 1 CO. 1 C.G.S. Il Presidente del C.R.T. ha deferito l’U.S. Levane per violazione dell’art. 1 co. 1 CGS per aver utilizzato in qualità di tecnico il signor Butti Stefano non provvedendo al suo regolare tesseramento, così come accertato dall’Ufficio Indagini su segnalazione del Settore Tecnico. Le indagini svolte hanno infatti acclarato che il Butti ha partecipato in qualità di allenatore alla prima gara del campionato Giovanissimi Regionali per poi passare ad altra società appartenente ad altra Lega, senza avere i requisiti tecnici richiesti. Veniva convocata la società deferita che all’udienza 2162 ammetteva gli addebiti giustificando il mancato tesseramento col comportamento ambiguo, per non dire scorretto, del Butti che aveva dapprima celato la mancanza dei requisiti tecnici per il tesseramento, non apponendo la propria sottoscrizione sulla richiesta di tesseramento e rinviando con varie scuse la cosa fino al giorno successivo alla prima di campionato alla quale effettivamente aveva preso parte, per poi passare ad altra società. In base a tale comportamento l’U.s. Levane del tutto in buona fede avendo l’intenzione di avvalersi della collaborazione tecnica del Butti (che aveva esibito alla società un tesserino di appartenenza al settore tecnico), aveva inoltrato richiesta di tesseramento ferma solo per la mancanza di sottoscrizione e poi non accolta per la carenza dei requisiti. La C.D. pur prendendo atto della buona fede della società deferita non può non tener conto della violazione comunque avvenuta ai sensi dell’art 1 co. 1 del CGS. In ogni caso stante l’atteggiamento improntato a buona fede, la categoria di appartenenza dell’U.s. Levane, e il minimo impiego (una sola gara) del signor Butti, questa C.D. ritiene di dover infliggere una ammenda contenuta nei minimi edittali. P.Q.M. La C.D. accertata la violazione contestata infligge all’U.S. Levane l’ammenda di € 100,00.
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