COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 7 del 13/09/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – Coppa Italia RECLAMO DELL’A.S. CAMAIORE CALCIO AVVERSO REGOLARITA’ GARA CAMAIORE CALCIO/BOZZANO DEL 2 SETTEMBRE 2001 (1 – 0).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N. 7 del 13/09/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - Coppa Italia
RECLAMO DELL'A.S. CAMAIORE CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA CAMAIORE CALCIO/BOZZANO DEL 2 SETTEMBRE 2001 (1 - 0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.6 del 6.9.2001;
-la societa' A.S. Camaiore Calcio, con telegramma in data 3.9.2001, trasmetteva a questo Giudice Sportivo preannuncio di reclamo avverso la regolarita' della gara in epigrafe ma a tutt'oggi i motivi di reclamo non sono pervenuti a questo Ufficio e pertanto va dichiarata l'inammissibilita' del reclamo, ai sensi dell'art.29 n.9 C.G.S. e del Regolamento di Coppa.
La tassa di reclamo va incamerata.
Per i suesposti motivi il G.S. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art.29 n.9 C.G.S. e del Regolamento di Coppa, per omesso invio dei motivi, il reclamo come in epigrafe proposto dall'A.S. Camaiore Calcio (Lucca) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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