COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 8 del 20/09/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – Coppa Toscana di Seconda Categoria RECLAMO DELLA POL. TRO.CE.DO. AVVERSO REGOLARITA’ GARA TRO.CE.DO./PELAGO DELL’8.9.2001 (0-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 8 del 20/09/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - Coppa Toscana di Seconda Categoria RECLAMO DELLA POL. TRO.CE.DO. AVVERSO REGOLARITA' GARA TRO.CE.DO./PELAGO DELL'8.9.2001 (0-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.7 del 13.9.2001; -il giorno 8 settembre 2001 si e' disputata la gara Tro.ce.do/Pelago, valida per la Coppa Toscana di 2 Categoria, terminata sul punteggio di 0-1. Tra le fila dell'U.S. Pelago veniva schierato con il n.6 il calciatore Mantellassi Filippo, nato il 18.1.1979. L'U.S. Tro.ce.do., sull'assunto che il predetto non era legittimato a partecipare all'incontro in quanto risultava ancora in corso nei suoi confronti il provvedimento di squalifica per una giornata di cui al Co municato n.8 del 14 settembre 2001, propone reclamo a questo Giudice Sportivo chiedendo la vittoria della gara. L'esame degli atti ufficiali (referto della gara Tro.ce.do./Pelago dell'8.9.2001, elenco dei calciatori schierati in quella occasione, Comunicato Ufficiale n.8 del 14.9.2000) consente di stabilire con assoluta certezza, che il reclamo e' fondato. Ne consegue che detto calciatore non aveva titolo a partecipare all'incontro per cui deve infliggersi all'U.S. Pelago la punizione sportiva della perdita della gara e l'ammenda di lire 200.000 (duecentomila), oltre al provvedimento di inibizione a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra Fraini Danilo sino al 19.10.2001 e di UNA giornata ulteriore di squalifica di Coppa a carico del calciatore. Essendo quindi il reclamo presentato dalla Pol. TRO.CE.DO. di Troghi Rignano sull'Arno (FI) accolto, si dispone la restituzione della relativa tassa.
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