COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Prima categoria 10.-RECLAMO DELL’U.S. ORBETELLO AVVERSO REGOLARITA’ GARA ORBETELLO/NUOVA GROSSETO BARBANELLA DEL 22.9.2002 (1-4)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 14 del 17/10/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Prima categoria 10.-RECLAMO DELL'U.S. ORBETELLO AVVERSO REGOLARITA' GARA ORBETELLO/NUOVA GROSSETO BARBANELLA DEL 22.9.2002 (1-4) Il Giudice Sportivo visti gli atti trasmessi per competenza dalla Commissione Disciplinare; -rilevato che con ricorso spedito il 4 ottobre 2002 l'U.S. Orbetello ha impugnato la regolarita' della gara in epigrafe; -osservato che il ricorso in esame, privo di preannuncio telegrafico, risulta spedito oltre il settimo giorno successivo a quello in cui si e' svolta la gara per cui lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi di quanto disposto dall'art.29 nn. 5 e 9 C.G.S.. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art.29 nn. 5 e 9 C.G.S. per tardivita' ed omesso preannuncio telegrafico, il reclamo come innanzi proposto dall'U.S. Orbetello di Orbetello (Grosseto) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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